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LE “NUOVE” INTERCETTAZIONI PREVENTIVE E LE ALTRE ATTIVITA’ DI PREVENZIONE

Il Governo Meloni, in attesa delle annunciate modifiche alla disciplina delle intercettazioni processali, ha intanto meglio precisato l’ambito di operatività di quelle preventive, svolte dai servizi di informazione per la sicurezza, su delega da parte del Presidente del Consiglio dei ministri e previa autorizzazione del procuratore generale presso la Corte d’appello di Roma.

SOMMARIO: 1.Introduzione.- 2. Le attività preventive.- 3. Il decreto di autorizzazione.- 4. Le finalità di prevenzione.- 5. Le modalità di svolgimento delle operazioni.- 6. Il deposito del verbale e delle eventuali registrazioni.- 7.La distruzione dei verbali, dei contenuti intercettati e degli eventuali supporti.- 8. Il tracciamento delle comunicazioni, l’acquisizione dei dati esterni delle comunicazioni e di altre informazioni.- 9.L’inutilizzabilità processuale dei risultati delle intercettazioni, dei controlli, dei dati e delle informazioni.- 10.Le spese relative all’attività di prevenzione.- 11. Le intercettazioni e i controlli preventivi di cui all’art. 226 disp. coord. c.p.p.- 12. Le intercettazioni preventive del Codice antimafia e delle misure di prevenzione.- 13.I colloqui investigativi di prevenzione.- 14. I colloqui investigativi a fini preventivi e processuali.- 15. Conclusioni.

1 – Premessa

Com’è noto, le intercettazioni si distinguono, a seconda della loro finalità, in processuali e preventive. Le intercettazioni processuali hanno la funzione di consentire la prosecuzione delle indagini (artt. 266-271 c.p.p.) oppure di agevolare le ricerche del latitante (art. 295, co. 3, 3-bis e 3-ter c.p.p.)

Le intercettazioni preventive hanno, invece, una funzione di pubblica sicurezza, cioè mirano alla prevenzione dei reati. In passato, le previgenti ipotesi di intercettazione preventiva risalivano all’art. 25-ter d.l. 8.6.1992, n.306, conv. con mod. dalla l. 7.8.1992, n. 356, e all’art. 16 l. 13.9.1982, n. 646.

Attualmente sono tre le disposizioni vigenti: artt. 226 disp. coord. c.p.p., 4 d.l. 27.7.2005, n. 144, conv. dalla l. 31.7.2005, n. 155 (Misure urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale – c.d. decreto Pisanu) e 78 (“Intercettazioni telefoniche”) d. lgs. 6.9.2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”.

L’art. 1, co. 684, l. 29.12.2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025) ha modificato il citato art. 4 d.l. 27.7.2005, n. 144, e introdotto l’art. 4-bis, che ora contengono un’articolata disciplina dell’attività di prevenzione.

2 – Le attività di prevenzione del reato

La citata legge di bilancio 2023 ha apportato modifiche che incidono sul menzionato art. 4 d.l. n. 144/2005, ma non riguardano le tipologie di attività preventive, restando inalterato, rispetto al passato, l’ambito applicativo delle operazioni preventive. Pertanto, il Presidente del Consiglio può delegare, sotto la sua responsabilità politica, i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza ad effettuare intercettazioni di comunicazioni o conversazioni tra presenti, anche se queste avvengono nell’abitazione, in luogo di privata dimora o nelle loro pertinenze, intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, ma anche tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l’acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l’acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso dei soggetti di cui ai commi 1[1] e 3[2] dell’art. 57 del Codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al d.lgs. 1.8.2003, n. 259.

3 – Il decreto di autorizzazione

Mentre l’art. 226 disp. coord. c.p.p. consente le intercettazioni preventive quando il procuratore della Repubblica ritiene sussistenti “elementi investigativi che giustifichino l’attività di prevenzione e lo ritenga necessario”, con un ampio margine di valutazione, peraltro basato su “elementi investigativi”, il novellato art. 4 d.l. n. 144/2005 prevede che, non essendoci elementi investigativi nelle operazioni dei servizi, l’autorizzazione deve basarsi esclusivamente sul fatto che tali intercettazioni risultino “indispensabili per l’espletamento delle attività demandate” ai servizi stessi [3].

Circa l’individuazione dei presupposti applicativi, essi sono assai vaghi, per non dire inesistenti: non è infatti indicato alcun grave delitto da prevenire, per cui sarebbe legittima un’autorizzazione per qualsiasi reato, anche bagatellare, essendo sufficiente che le operazioni siano “ritenute indispensabili” per l’espletamento delle attività di prevenzione indicate dagli artt. 6 e 7, l. n. 124/2007.

Quindi ora è attribuito alla competenza del procuratore generale presso la corte d’appello di Roma, “autorità giudiziaria” legittimata dall’art. 15 co. 2, Cost. il potere di limitare la libertà e segretezza delle comunicazioni. Certo sarebbe stato preferibile attribuire la competenza ad un organo giurisdizionale anziché giudiziario, così come previsto dalla legge nel processo penale: è vero, infatti, che non si chiede al giudice di accertare un fatto ma di convalidare un sospetto avanzato dalla polizia di sicurezza, col “rischio di trasformare il giudice in poliziotto”[4], ma la legislazione ormai esige che il sospetto sia basato su specifici fatti sintomatici della pericolosità, la cui valutazione non può essere demandata ad una parte, sia pure pubblica, come il procuratore generale, ma deve essere affidata ad un giudice, anche in considerazione dei diritti incisi dall’attività di prevenzione. Non vi è quindi alcuna incompatibilità tra attività di prevenzione e giurisdizione, tanto è vero che le misure di prevenzione, personali e patrimoniali, sono applicate dal tribunale. Inoltre, l’ufficio che autorizza dovrebbe essere decentrato e quindi più vicino alle esigenze preventive da soddisfare. Ci sarebbe anche da domandarsi se, dato che si ritiene di dover rispettare l’art. 15 Cost., non debba trovare applicazione anche l’altra prescrizione, ivi prevista, dell’osservanza delle “garanzie stabilite dalla legge”.

Invece, è lasciato al procuratore generale presso la corte d’appello di Roma la generica valutazione sull’“indispensabilità” dell’attività di prevenzione ai fini dell’espletamento delle attività di prevenzione demandate ai servizi di informazione per la sicurezza: se egli le ritiene “indispensabili”, autorizza, con proprio decreto motivato, le intercettazioni di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché l’intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti, anche se queste avvengono nel domicilio, nell’abitazione o nelle loro pertinenze.

Con le stesse modalità il procuratore generale presso la corte d’appello di Roma autorizza il “tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche”, nonché l’acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l’acquisizione di “ogni altra informazione utile” in possesso dei soggetti, già citati, di cui ai co. 1 e 3 dell’art. 57 d. lgs. 1.8.2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche).

4 – Le finalità di prevenzione

In particolare l’Agenzia informazioni e sicurezza esterna (A.I.S.E.) ha il compito di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili alla difesa dell’indipendenza, dell’integrità e della sicurezza della Repubblica, anche in attuazione di accordi internazionali, dalle minacce provenienti dall’estero. Spettano all’A.I.S.E. inoltre le attività in materia di controproliferazione concernenti i materiali strategici, nonché le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell’Italia. E’, altresì, compito dell’AISE individuare e contrastare al di fuori del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l’Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali (art. 6 l. 3.8.2007, n. 124).

Invece, l’Agenzia informazioni e sicurezza interna (A.I.S.I.) si occupa di ricercare ed elaborare nei settori di competenza tutte le informazioni utili a difendere, anche in attuazione di accordi internazionali, la sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da ogni forma di aggressione criminale o terroristica. Spettano all’A.I.S.I. le attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono all’interno del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell’Italia. È altresì compito dell’A.I.S.I. individuare e contrastare all’interno del territorio nazionale le attività di spionaggio dirette contro l’Italia e le attività volte a danneggiare gli interessi nazionali (art.7 l. 3.8.2007, n. 124, cit.).

5 – Le modalità di svolgimento delle operazioni

Quanto alle modalità di svolgimento delle operazioni, mentre l’art. 226 disp. coord. c.p.p. contiene una disciplina dell’intercettazione e dei controlli preventivi all’interno dei co. 2, 3, 4 e 5 della stessa disposizione, la novella l’ha invece introdotta nel nuovo art. 4-bis del medesimo d.l. n. 144/2005 (Disposizioni in materia di intercettazioni preventive dei servizi di informazione per la sicurezza).

Le attività di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché l’intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti, anche se queste avvengono nel domicilio, nell’abitazione o nelle loro pertinenze, sono autorizzate con decreto motivato, quando il procuratore generale presso la corte d’appello di Roma le ritiene indispensabili per l’espletamento delle attività di prevenzione demandate ai servizi di sicurezza, per la durata massima di quaranta giorni, prorogabile per periodi successivi di venti giorni. L’autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data con decreto motivato nel quale sono indicate le ragioni che rendono necessaria la proroga (co.1).
 Deve essere redatto “verbale sintetico” delle operazioni di ascolto svolte e dei contenuti intercettati, mentre non è imposta la registrazione delle conversazioni o comunicazioni.

6 – Il deposito del verbale e delle eventuali registrazioni

Il “verbale sintetico”, unitamente ai “supporti mobili eventualmente utilizzati o, comunque, ai contenuti intercettati”, è depositato presso il procuratore generale presso la corte di appello di Roma entro trenta giorni dal termine delle stesse, anche con modalità informatiche da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Il legislatore ha voluto precisare che i contenuti delle conversazioni o comunicazioni, comunque rappresentati (su supporto digitale, su carta o in altro modo), devono essere depositati per essere poi avviati a distruzione, al fine di evitare indebite propalazioni.

Su richiesta motivata dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza di cui all’art. 2, co. 2, l. 3.8.2007, n.124, comprovante particolari esigenze di natura tecnica e operativa, il procuratore generale può autorizzare il differimento del deposito dei verbali, dei contenuti intercettati e dei supporti afferenti alle attività svolte per un periodo non superiore a sei mesi (co.2).

Non essendovi indagati o imputati non si pone l’esigenza di garantire il diritto di difesa. Pertanto, stante la naturale segretezza delle attività preventive, la procedura di verifica della regolarità delle operazioni e di successiva distruzione non è assistita da alcuna garanzia a tutela della persona sottoposta alle captazioni ante delictum, la quale è, ordinariamente, destinata a rimanere ignara delle attività svolte nei suoi confronti. Tuttavia, i soggetti che hanno subito l’intercettazione e quindi la limitazione della segretezza delle loro comunicazioni o conversazioni avrebbero diritto almeno ad essere informati dell’avvenuta captazione dei loro dialoghi, una volta che le esigenze di prevenzione sono state soddisfatte.

7 – La distruzione dei verbali, dei contenuti intercettati e degli eventuali supporti

Il procuratore generale, verificata la conformità delle attività compiute all’autorizzazione, dispone l’immediata distruzione dei verbali, dei contenuti intercettati, degli eventuali supporti mobili utilizzati e di ogni eventuale copia, anche informatica, totale o parziale, dei contenuti. Tale puntigliosa indicazione di ogni eventuale contenitore delle conversazioni o comunicazioni intercettate denota la volontà del legislatore di evitare che possa verificarsi una eventuale fuga di notizie.

Nulla si dice per l’ipotesi in cui il procuratore generale riscontri che le attività compiute non hanno rispettato le prescrizioni dell’autorizzazione. Certamente egli dovrà comunicare ai competenti organi disciplinari la condotta ritenuta illecita e, se invece si tratta di reato, inviare la notitia criminis alla competente Procura della Repubblica.

Entro trenta giorni dalla data di conclusione delle operazioni il Presidente del Consiglio dei ministri deve informare, a norma dell’art. 33, co. 4, l. 3.8.2007, n.124, il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica circa le operazioni di intercettazione condotte dai servizi di informazione per la sicurezza. Sembra da escludere l’invio del contenuto delle intercettazioni, essendo sufficiente, per il controllo parlamentare, l’informazione sulle operazioni svolte (ad es. numeri utenze e loro titolarità o disponibilità, durata delle intercettazioni, ragioni addotte per l’autorizzazione alle operazioni).

Decorso il termine per l’adempimento degli obblighi di comunicazione da parte del Presidente del Consiglio dei ministri al Comitato, il procuratore generale presso la corte di appello di Roma dispone la distruzione della documentazione anche da esso stesso detenuta, con eccezione dei decreti emanati, relativa alle richieste di autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo, recante contenuti, anche espressi in forma sintetica e discorsiva, delle intercettazioni (co. 3). In questo modo, anche l’eventuale copia, rimasta in possesso del procuratore generale per ragioni d’ufficio, deve essere distrutta, in modo che non ne rimane alcuna in circolazione, conservando solo i decreti emanati a riprova della legittimità delle operazioni svolte. 

8 – Il tracciamento delle comunicazioni, l’acquisizione dei dati esterni delle comunicazioni e di altre informazioni

Per l’espletamento delle attività demandate ai servizi di informazione per la sicurezza della Repubblica, l’art. 4-bis, co. 4, d.l. n. 155/2005 consente al procuratore generale presso la corte di appello di Roma di autorizzare, con le stesse modalità prescritte per l’intercettazione, il “tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche”, nonché l’”acquisizione dei dati esterni” relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l’acquisizione di “ogni altra informazione utile” in possesso dei soggetti, già citati, di cui ai co. 1 e 3 dell’art. 57 d. lgs. 1.8.2003, n. 259 (Codice delle comunicazioni elettroniche). I dati sono distrutti entro sei mesi dall’acquisizione e i relativi verbali sono trasmessi al procuratore generale. Il procuratore generale può comunque autorizzare la conservazione dei dati per un periodo non superiore a ventiquattro mesi.

 

9 – L’inutilizzabilità processuale dei risultati delle intercettazioni, dei controlli, dei dati e delle informazioni

Gli elementi acquisiti attraverso le attività di cui al citato art. 4-bis d.l. n. 144/2005 per lo sviluppo della ricerca informativa (cioè intercettazioni preventive, tracciamento delle comunicazioni, nonché acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni intercorse e acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso dei gestori del servizio di telecomunicazioni) non possono essere utilizzati nel procedimento penale. In ogni caso, tali attività e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime non possono essere menzionate in atti di indagine, né costituire oggetto di deposizione, né essere altrimenti divulgate (art. 4-bis, co. 5).

A differenza dell’art. 226 disp. coord. c.p.p., che, pur stabilendo un divieto di utilizzazione nel procedimento penale degli elementi acquisiti attraverso le attività preventive, fa però salvi “i fini investigativi”, l’art. 4-bis citato non li menziona, facendo intendere che si tratti di una inutilizzabilità assoluta e generale.

Naturalmente, qualora tali risultati, dati o informazioni fossero favorevoli per l’imputato in un processo penale dovrebbero poter essere utilizzati, ma ciò è impossibile sia per la mancata conoscenza di essi da parte del soggetto interessato, sia per la distruzione degli stessi.

 

10 – Le spese relative all’attività di prevenzione

Le spese relative alle attività di cui ai co. 1 e 4 sono imputate all’apposito programma di spesa iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’economia e delle finanze, nell’ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’art. 1, co. 3, l. 3.8.2007, n. 124, sono disciplinati il ristoro dei costi sostenuti e le modalità di pagamento anche in forma di canone annuo forfetario, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (co.6). 

11 – Le intercettazioni e i controlli preventivi di cui all’art. 226 disp. coord. c.p.p.

L’art. 226 disp. coord. c.p.p. (Intercettazione e controlli preventivi sulle comunicazioni) stabilisce che il Ministro dell’interno o, su sua delega, i responsabili dei Servizi centrali della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché il questore o il comandante provinciale dei Carabinieri e della Guardia di finanza, richiedono al procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto in cui si trova il soggetto da sottoporre a controllo ovvero, nel caso non sia determinabile, del distretto in cui sono emerse le esigenze di prevenzione, l’autorizzazione all’intercettazione di comunicazioni o conversazioni, anche per via telematica, nonché all’intercettazione di comunicazioni o conversazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall’art. 614 c.p. quando sia necessario per l’acquisizione di notizie concernenti la prevenzione di delitti di cui all’art. 407, co. 2, lett. a), n. 4 e 51, co. 3-bis, c.p.p. Il Ministro dell’interno può altresì delegare il Direttore della Direzione investigativa antimafia limitatamente ai delitti di cui all’art. 51, co. 3-bis, c.p.p. (co.1).

Il procuratore della Repubblica, qualora vi siano “elementi investigativi che giustifichino l’attività di prevenzione” e “lo ritenga necessario”, autorizza l’intercettazione per la durata massima di giorni quaranta, prorogabile per periodi successivi di giorni venti ove permangano i presupposti di legge. L’autorizzazione alla prosecuzione delle operazioni è data dal pubblico ministero con decreto motivato, nel quale deve essere dato chiaramente atto dei motivi che rendono necessaria la prosecuzione delle operazioni (co.2).

Delle operazioni svolte e dei contenuti intercettati deve essere redatto “verbale sintetico” ed è obbligatoria la registrazione, giacché detto verbale, “unitamente ai supporti utilizzati”, deve essere depositato presso il procuratore che ha autorizzato le attività entro cinque giorni dal termine delle stesse. Il procuratore, verificata la conformità delle attività compiute all’autorizzazione, dispone l’immediata distruzione dei supporti e dei verbali (co.3).

Con le modalità e nei casi di cui ai co. 1 e 3, può essere autorizzato il tracciamento delle comunicazioni telefoniche e telematiche, nonché l’acquisizione dei dati esterni relativi alle comunicazioni telefoniche e telematiche intercorse e l’acquisizione di ogni altra informazione utile in possesso degli operatori di telecomunicazioni (co.4).

In ogni caso gli elementi acquisiti attraverso le attività preventive non possono essere utilizzati nel procedimento penale, fatti salvi i fini investigativi. In ogni caso, le attività di intercettazione preventiva di cui ai commi precedenti, e le notizie acquisite a seguito delle attività medesime, non possono essere menzionate in atti di indagine né costituire oggetto di deposizione né essere altrimenti divulgate (co.5).

12 – Le intercettazioni preventive del Codice antimafia e delle misure di prevenzione

L’art. 78 d.lgs n. 159/2011, rubricato “Intercettazioni telefoniche”, stabilisce che il procuratore della Repubblica del luogo dove le operazioni debbono essere eseguite, può autorizzare gli ufficiali di polizia giudiziaria ad intercettare comunicazioni o conversazioni telefoniche o telegrafiche o quelle indicate nell’art. 623-bis c.p., quando lo ritenga necessario al fine di controllare che i soggetti nei cui confronti sia stata applicata una delle misure di prevenzione di cui al libro I, titolo I, capo II non continuino a porre in essere attività o comportamenti analoghi a quelli che hanno dato luogo all’applicazione della misura di prevenzione (co 1).

Si osservano, “in quanto compatibili”, le modalità previste dall’art. 268 c.p.p. (co. 2).

Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni “possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini” e sono “privi di ogni valore ai fini processuali” (co.3).

Le registrazioni debbono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni, il quale dispone la distruzione delle registrazioni stesse e di ogni loro trascrizione, sia pure parziale (co. 4).

13 – I colloqui investigativi di prevenzione.

I colloqui investigativi, previsti sin dal testo originario dell’art. 4 d.l. n. 144/2005, sono stati prorogati, di anno in anno, fino al 31 gennaio 2024.

Essi sono disciplinati dello stesso art. 4 ai co. 2-bis, 2-ter, 2-quater e 2-quinquies.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, anche a mezzo del Direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, può richiedere che i direttori dei servizi di informazione per la sicurezza dell’ A.I.S.E. e dell’A.I.S.I., ovvero personale dipendente espressamente delegato, siano autorizzati a colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale (co.2-bis).

L’autorizzazione di cui sopra è concessa dal procuratore generale presso la corte d’appello di Roma quando sussistano “specifici e concreti elementi informativi che rendano assolutamente indispensabile l’attività di prevenzione” (co.2-ter).

Dello svolgimento del colloquio è data “comunicazione scritta” al procuratore generale presso la corte d’appello di Roma e al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo entro cinque giorni dal termine delle operazioni o dieci giorni se sussistono esigenze di traduzione delle comunicazioni o conversazioni. Le autorizzazioni ai colloqui e le successive comunicazioni sono annotate in apposito “registro riservato” tenuto presso l’ufficio del procuratore generale. Dello svolgimento del colloquio il Presidente del Consiglio dei ministri informa il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica entro trenta giorni dalla conclusione delle operazioni, come prescritto dall’art. 33, co. 4, l. 3.8.2007, n. 124 (co.2-quater).

Si applicano le disposizioni di cui ai co. 6, 7 e 8 dell’art. 23 l. 3.8.2007, n. 124, nonché quelle di cui al co. 5 dell’art. 226 d. lgs. 28.7.1989, n. 271(co.2-quinquies).

14 – I colloqui investigativi a fini preventivi e processuali

L’art. 18-bis l. 26.7.1975, n. 354 (Ord. penitenziario) disciplina i colloqui a fini preventivi e processuali.

Il personale della Direzione investigativa antimafia e dei servizi centrali e interprovinciali della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonché gli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili, a livello centrale, delle predetta Direzione e dei predetti servizi, hanno facoltà di visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati, a norma del co. 2, del citato art. 18-bis, ad avere colloqui personali con detenuti e internati, al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalità organizzata (co. 1).

Le disposizioni di cui al co. 1 si applicano anche ai responsabili di livello almeno provinciale degli uffici o reparti della Polizia di Stato o dell’Arma dei Carabinieri competenti per lo svolgimento di indagini in materia di terrorismo, nonché agli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili di livello centrale e, limitatamente agli aspetti connessi al finanziamento del terrorismo, a quelli del Corpo della guardia di finanza, designati dal responsabile di livello centrale, al fine di acquisire dai detenuti o dagli internati informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti commessi per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell’ordine democratico (co. 1-bis).

Al personale di polizia indicato nei co. 1 e 1-bis, l’autorizzazione ai colloqui è rilasciata: a) quando si tratta di internati, di condannati o di imputati, dal Ministro della giustizia o da un suo delegato; b) quando si tratta di persone sottoposte ad indagini, dal pubblico ministero (co.2).

Le autorizzazioni ai colloqui indicate nel co. 2 sono annotate in apposito “registro riservato” tenuto presso l’autorità competente al rilascio (co.3).

In casi di particolare urgenza, attestati con provvedimento del Ministro dell’interno o, per sua delega, dal Capo della Polizia, l’autorizzazione prevista nel co. 2, lett. a), non è richiesta e del colloquio è data immediata comunicazione all’autorità ivi indicata, che provvede all’annotazione nel “registro riservato” di cui al co. 3 (co.4).

La facoltà di procedere a colloqui personali con detenuti e internati è attribuita, senza necessità di autorizzazione, altresì al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo ai fini dell’esercizio delle funzioni di impulso e di coordinamento previste dall’art. 371-bis c.p.p.; al medesimo Procuratore nazionale antimafia sono comunicati i provvedimenti di cui ai co. 2 e 4, qualora concernenti colloqui con persone sottoposte ad indagini, imputate o condannate per taluno dei delitti indicati nell’art. 51, co. 3-bis e 3-quater c.p.p. (co.5).

15 – Conclusioni

In conclusione, la giustizia penale affianca alla repressione l’attività di prevenzione del reato: intercettazioni, tracciamenti e acquisizione di informazioni di cui agli artt. 4 d.l. n. 144/2005, 226 disp. coord. c.p.p. e 78 del Codice antimafia, colloqui investigativi di prevenzione e colloqui investigativi a fini preventivi e processuali.

Il procedimento di prevenzione, svincolato da procedure e atti tipici, prende il posto del processo penale, più garantito e formale. Allo stesso modo, l’attività di prevenzione, che dispone ora di un imponente armamentario, scalza quella repressiva. E ciò sarebbe anche un bene, perché se si riuscisse davvero a prevenire il crimine sarebbe molto meglio che reprimerlo o meglio tentare di reprimerlo, con dubbia efficacia, vista la scarsa efficienza dell’attuale processo penale.

Ma ci sarebbe da domandarsi se i diritti e le libertà del cittadino (segretezza delle comunicazioni, diritto di proprietà, libertà di locomozione, riservatezza) possano essere incisi senza alcuna garanzia per lui soltanto perché si tratta di attività di prevenzione del reato. Fino a che punto la nostra Costituzione tollera una limitazione delle libertà fondamentali a fini di prevenzione del reato senza nemmeno un’informazione successiva a chi la subisce ? Ma, a questo punto, il discorso si sposta su un altro piano e cioè investe il problema dell’ammissibilità dell’attività di prevenzione di fronte alla nostra Costituzione e fino a che punto essa possa spingersi.


[1] Si tratta dei soggetti autorizzati all’impianto ed esercizio di reti e servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico, nonché gli operatori che erogano i servizi individuati dall’art. 3 d. lgs. 30 maggio 2008, n. 109 – cioè le categorie di dati da conservare per gli operatori di telefonia e di comunicazione elettronica- e gli operatori di transito internazionale di traffico.

[2] Sono i soggetti autorizzati per comunicazioni da macchina a macchina – IoT (Internet-of-Things) e per servizi di Edge Computing, limitatamente alla fornitura di tali servizi e con esclusione dei casi in cui l’uso di tali servizi possa contribuire a fornire servizi di comunicazione interpersonale.

[3] Così la Relazione Atti Senato, n. 442.

[4] F. BRICOLA, Politica criminale e politica penale dell’ordine pubblico (a proposito della legge 22 maggio 1975, n.152), in Quest. Crim., 1975, p. 251.

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