Cass., sez. I, 22 ottobre 2010 (dep. 6 novembre 2020), n. 31052, Di Tomassi, Presidente, Santalucia, Relatore, Birritteri, p.m. (concl. diff.)
L’ordinanza in rassegna devolve alle Sezioni unite la composizione di un contrasto insorto su un tema di notevole delicatezza, poichè si colloca nel punto di intersezione tra la materia dell’estradizione – e, più in generale, della cooperazione giudiziaria in materia penale – e la pena dell’ergastolo.
Si tratta di una tematica che assume rilievo qualora l’Italia venga in contatto, nella relazione cooperativa, con uno Stato – nel caso di specie, la Spagna – che non contempla nel suo arsenale sanzionatorio la detenzione a vita. In ipotesi simili i trattati di estradizione – ma anche la disciplina del mandato d’arresto europeo (art. 5, n. 2, D.Q. 13 giugno 2002, n. 582/2002/GAI) – prevedono la possibilità che lo Stato estero accordi la consegna, subordinandola, tuttavia, alla condizione che la sanzione irrogata perda il suo carattere di perpetuità.
La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di chiarire che dalla violazione dell’impegno assunto in sede internazionale discende l’illegalità della pena perpetua inflitta all’estradato (in questo senso, tra le altre, Sez. I, 16 luglio 2014, n. 6278, in C.E.D. Cass., n. 262646), che può essere rimossa anche attraverso l’incidente di esecuzione ai sensi dell’art. 670 c.p.p. (come sottolinea la Suprema Corte tale approdo costituisce il superamento di altro indirizzo che negava, invece, l’esperibilità del rimedio in fase esecutiva, Sez. I, 17 giugno 2009, n. 26202, in C.E.D. Cass., n. 244186).
L’estradato, dunque, è tutelato dai riverberi negativi di eventuali infrazioni compiute nel procedimento penale a suo carico.
Può accadere, tuttavia, che la dinamica del rapporto di cooperazione giudiziaria presenti profili di maggiore complessità, determinati dal fatto che la persona, ricercata per una pluralità di titoli, sia consegnata in forza di molteplici provvedimenti di estradizione che si susseguono nel tempo. Compare sulla scena, a questo punto, la declinazione dell’istituto nota come “estensione dell’estradizione” o “estradizione suppletiva”, che opera qualora sia necessario ampliare l’ambito della prima consegna e consentire l’esecuzione di titoli relativi a reati commessi in precedenza, superando, in tal modo, il vincolo costituito dal principio di specialità (sul punto, Chiavario, Manuale dell’estradizione e del mandato d’arresto europeo, Utet, 2013, p. 138). Conviene segnalare che in dottrina si discute sul rapporto con la precedente richiesta di estradizione: secondo Chiavario, Manuale, cit., p. 138, a dispetto della denominazione, l’estensione dell’estradizione presuppone una nuova domanda di estradizione e non un puro e semplice operare della prima concessione anche con riferimento al fatto diverso; in senso contrario, Catelani – Striani, L’estradizione, Giuffrè, 1983, p. 305, la ritengono “un’appendice della precedente procedura”.
Quest’ultimo profilo potrebbe assumere rilevanza anche ai fini della soluzione della questione devoluta alle Sezioni unite che si inserisce proprio in questo contesto e riguarda, più precisamente, l’ipotesi in cui il condannato, colpito da più sentenze di condanna alla pena dell’ergastolo, sia stato consegnato all’Italia in forza di una pluralità di provvedimenti di estradizione, non tutti subordinati alla condizione che la pena perpetua non comportasse effettivamente la privazione perenne della libertà personale.
Si controverte, infatti, sulla eventuale vis expansiva della condizione apposta soltanto in relazione a un provvedimento di estradizione e della sua attitudine a vincolare l’esecuzione anche degli altri ove non figura.
Un primo orientamento afferma che l’esclusione della pena perpetua non può essere relegata nell’ambito della sola condanna alla pena dell’ergastolo a cui formalmente essa accede. Se così fosse, il significato di garanzia della condizione in parola sarebbe vanificato qualora, in applicazione della regola sull’unitarietà del rapporto esecutivo e sulla necessaria unificazione dei plurimi titoli, si dovesse ritenere che la commutazione della pena sia adempimento i cui effetti si disperdano non appena si proceda al cumulo con le altre pene perpetue, tutte irrogate per fatti anteriori alla consegna e per le quali si è pertanto reso necessario il ricorso all’estensione dell’estradizione. In altre parole, una volta formato il cumulo delle pene per l’esecuzione delle quali l’estradizione è stata reiteratamente richiesta, la condizione posta in relazione a una estende la sua forza preclusiva anche alle altre (Sez. I, 24 gennaio 2019, n. 12655, in C.E.D. Cass., n. 276164).
A tale precedente la Suprema Corte non ritiene di potersi conformare.
In primo luogo, esclude la possibilità di indagare sulle intenzioni dello Stato membro di emissione e, pertanto, di interpretare la scelta di non apporre nuovamente la condizione di commutazione. Quest’ultima, infatti, “vale per quel che è e nei limiti in cui è stata posta: non viene nè potenziata nè annullata dai provvedimenti di estradizione incondizionata precedenti o successivi: non nè è travolta ma nemmeno si espande”. In secondo luogo, coerentemente con la premessa, sostiene che, ai fini della soluzione della questione, occorre valorizzare l’autonomia di ciascun provvedimento di estradizione, non importando che taluno sia richiesto in estensione, e che, alla luce di tale autonomia, il principio di unicità del rapporto esecutivo impedisce di far refluire una condizione apposta dallo Stato estradante nell’esecuzione di pene da essa non interessate.
In conclusione, alle Sezioni unite è stato devoluto il quesito «se la commutazione della pena dell’ergastolo, in attuazione della condizione che la pena non comporti inevitabilmente la privazione della libertà personale per l’intera vita, apposta con il provvedimento di estradizione assunto – in accoglimento di una richiesta di estensione – dalle Autorità di uno Stato il cui ordinamento non ammetta la pena perpetua, sia d’impedimento alla esecuzione come pena perpetua di altro ergastolo, oggetto di cumulo con quella interessata dalla condizione e divenuta pur essa eseguibile in forza di altro e precedente provvedimento di estradizione emesso, però, senza alcuna condizione dal medesimo Stato estero».
L’udienza è fissata per il 26 marzo 2021 e il relatore designato è il Consigliere De Amicis.