Cass., sez. un., 28 ottobre 2021, informazione provvisoria
Le Sezioni unite erano state chiamate a pronunciarsi nuovamente su una questione in materia di sentenza predibattimentale.
Questa volta il quesito formulato dalla Sezione rimettente chiedeva di chiarire se la sentenza di proscioglimento “nel merito”, pronunziata dopo la regolare costituzione delle parti e prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, fosse riconducibile al modello di cui all’art. 469 c.p.p. e se, di conseguenza, essa sia inappellabile.
L’informazione provvisoria diffusa al termine dell’udienza riferisce che è stato enunciato il principio di diritto secondo il quale la sentenza di proscioglimento, pronunziata dopo la costituzione delle parti, non è riconducibille al modello di cui all’art. 469 c.p.p. ed è appellabile nei limiti indicati dalla legge.
Sui termini del contrasto, https://penaledp.it/alle-sezioni-unite-una-nuova-questione-sulla-sentenza-predibattimentale/