Cass., sez. un. 29 ottobre 2020, informazione provvisoria, Cassano, Presidente, Caputo, Relatore, Baldi, p.m. (concl. conf.)
Le Sezioni unite tornano a pronunciarsi sul tema della formazione progressiva del giudicato.
In particolare, il quesito posto verteva sulla possibilità di dare esecuzione alla sentenza di condanna in ordine alla quale la Corte di cassazione, pronunciando l’annullamento con rinvio limitatamente ai profili che attengono al trattamento sanzionatorio, abbia determinato, ai sensi dell’art. 624 c.p.p., la formazione della cosa giudicata sull’affermazione di responsabilità e sulle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata.
L’informazione provvisoria diffusa al termine dell’udienza riferisce che è stato enunciato il seguente principio di diritto:
in caso di annullamento parziale (art. 624 c.p.p.), è eseguibile la pena principale irrogata in relazione ad un capo (o a più capi) non in connessione essenziale con la parte attinta dall’annullamento parziale per il quale abbiano acquisito autorità di cosa giudicata l’affermazione di responsabilità, anche in ordine alle circostanze del reato, e la determinazione della pena principale, essendo questa immodificabile nel giudizio di rinvio e individuata alla stregua delle sentenze pronunciate in cognizione.
Le Sezioni unite hanno anche aggiunto che la Corte di cassazione, con la sentenza rescindente o con l’ordinanza di cui all’art. 624, comma 2, c.p.p. può solo dichiarare, quando occorre, quali parti della sentenza parzialmente annullata sono diventate irrevocabili.
Sui termini del contrasto, Pesucci, Alle Sezioni unite una questione in tema di giudicato progressivo
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