Cass., sez. un., 27 marzo 2025, informazione provvisoria
Era stata rimessa alle Sezioni Unite la controversa questione di diritto vertente sul quesito se, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo possa rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità e la proprietà dei beni confiscati ovvero sia legittimato a contestare anche i presupposti per l’applicazione della misura, quali la condizione di pericolosità, la sproporzione fra il valore del bene confiscato e il reddito dichiarato, nonché la provenienza del bene stesso.
La questione rimessa alle Sezioni unite riguardava l’ampiezza che deve essere riconosciuta al diritto di difesa del terzo interessato nel procedimento di prevenzione in quanto ritenuto soggetto al quale il bene è stato fittiziamente intestato.
La giurisprudenza di legittimità registrava due diversi indirizzi interpretativi, uno più garantista ed un altro più restrittivo, che è stato poi quello seguito dalle Sezioni unite.
Infatti, con sentenza del 27 marzo 2025, le Sezioni Unite hanno affermato il principio di diritto per cui, in caso di confisca di prevenzione avente ad oggetto beni ritenuti fittiziamente intestati a un terzo, quest’ultimo può rivendicare esclusivamente l’effettiva titolarità dei beni confiscati, potendo, a tale fine, dedurre ogni elemento utile in relazione al thema probandum.