Cass., sez. un., 28 novembre 2024 (dep. 26 marzo 2025), n. 11969, Cassano, Presidente, De Amicis, Relatore
Diamo notizia del deposito della motivazione della sentenza con la quale le Sezioni unite hanno affrontato due questioni in materia di indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato.
Rispondendo al primo quesito posto dall’ordinanza di remissione, hanno affermato che nell’ambito applicativo del reato di cui all’art. 316-ter c.p. rientra anche l’indebito conseguimento della riduzione dei contributi previdenziali dovuti ai lavoratori in mobilità assunti dall’impresa, per effetto della mancata comunicazione, da parte di quest’ultima, dell’esistenza di una condizione ostativa prevista dalla legge (art. 8, legge n. 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche).
Con riguardo al secondo quesito, hanno chiarito che, in caso di reiterate percezioni periodiche di contributi erogati dallo Stato, il reato di cui all’art. 316-ter c.p. deve considerarsi a consumazione prolungata con la conseguenza che la relativa consumazione cessa con la percezione dell’ultimo contributo.
Sul contrasto, si rinvia al contributo di Vincenzo Di Terlizzi (https://www.penaledp.it/alle-sezioni-unite-due-questioni-in-tema-di-indebita-percezione-di-erogazioni-pubbliche/).