Cass., sez. un., 28 aprile 2022, informazione provvisoria
Le Sezioni unite erano state chiamate a rispondere al quesito se sia abnorme il provvedimento del giudice dell’udienza preliminare che, ai sensi dell’art. 33 – sexies c.p.p., disponga la restituzione degli atti al pubblico ministero sull’erroneo presupposto che, per il reato per il quale è stato richiesto li rinvio a giudizio, l’azione penale debba essere esercitata con citazione diretta a giudizio.
L’informazione provvisoria diffusa al termine dell’udienza riferisce che la risposta è stata affermativa e che è stato enunciato il principio di diritto secondo il quale è abnorme, e quindi ricorribile per cassazione, l’ordinanza del giudice dell’udienza preliminare che, investito di richiesta di rinvio a giudizio, disponga, ai sensi dell’art. 33-sexies, c.p.p., la restituzione degli atti al pubblico ministero sull’erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di atto che impone al pubblico ministero di compiere una attività processuale contra legem ed in violazione del diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo, pertanto, a determinare una indebita regressione, nonchè la stasi del procedimento.