Cass., sez. un., 29 aprile 2021, informazione provvisoria
Le Sezioni unite erano state chiamate a pronunciarsi sul quesito se le circostanze attenuanti, pur riconosciute in giudizio di equivalenza nel bilanciamento con circostanze aggravanti non privilegiate, debbano produrre in ogni caso il proprio effetto di attenuazione della pena risultante dal computo dell’aggravamento dovuto a circostanze aggravanti privilegiate, contestate e ravvisate.
L’informazione provvisoria diffusa al termine dell’udienza riferisce che la risposta è stata negativa: le circostanze attenuanti che concorrono sia con circostanze aggravanti soggette a giudizio di comparazione al sensi dell’art. 69 c.p. che con circostanza che invece non lo ammette in modo assoluto, debbono essere previamente sottoposte a tale giudizio e, se sono ritenute equivalenti, si applica la pena che sarebbe inflitta – per il reato aggravato da circostanza “privilegiata” – se non ricorresse alcuna di dette circostanze.