Cass., sez. un., 17 dicembre 2020 (dep. 26 febbraio 2021), n. 7578, Cassano, Presidente, Zaza, Relatore, Casella, p.m. (concl. diff.)
Diamo notizia del deposito della motivazione della sentenza con la quale le Sezioni unite hanno affermato che il giudice di appello, investito dell’impugnazione del solo imputato che, giudicato con il rito abbreviato per reato contravvenzionale, lamenti l’illegittima riduzione della pena ai sensi dell’art. 442 c.p.p. nella misura di un terzo anziché della metà, deve applicare detta diminuente nella misura di legge, pur quando la pena irrogata dal giudice di primo grado non rispetti le previsioni edittali, e sia di favore per l’imputato.
Sul tema, Spangher, La pena dell’abbreviato e il divieto della reformatio in peius: inevitabili tensioni con il principio di legalità, in questa rivista, 5 novembre 2020 (https://penaledp.it/la-pena-dellabbreviato-e-il-divieto-della-reformatio-in-peius-inevitabili-tensioni-con-il-principio-di-legalita/).