Cass., sez. un., 28 settembre 2023 (dep. 6 febbraio 2024), n. 5352, Cassano, Presidente, Liberati, Relatore, Fimiani, P.m. (concl. diff.)
Diamo notizia del deposito della motivazione della sentenza con la quale le Sezioni unite hanno affermato il principio di diritto secondo il quale la sentenza di patteggiamento con cui sia stata concessa la sospensione condizionale della pena non subordinata, come concordato tra le parti, agli obblighi di cui all’art. 165, quinto comma, c.p., necessariamente previsti in relazione ai reati ivi contemplati, non è ricorribile per cassazione, non determinando tale omissione un’ipotesi di illegalità della pena.