Cass., sez. un., 28 settembre 2023, informazione provvisoria
Le Sezioni unite erano state interpellate per chiarire se fosse ammissibile il ricorso per cassazione del pubblico ministero avverso la sentenza resa ai sensi dell’art. 444 c.p.p. che, in relazione alla subordinazione della sospensione condizionale della pena, oggetto dell’accordo fra le parti, avesse omesso di disporre l’adempimento degli obblighi previsti dall’art. 165, comma quinto, c.p. nei casi dei reati ivi indicati.
L’informazione provvisoria diffusa al termine dell’udienza riferisce che al quesito è stata data risposta negativa in quanto l’omissione de qua non determina l’illegalità della pena che sola consente il ricorso ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, c.p.p.