Cass., sez. un., 27 gennaio 2022 (dep. 12 maggio 2022), n. 18891, Cassano, Presidente, De Amicis, Relatore, Lignola, P.m. (concl. conf.)
Diamo notizia del deposito della motivazione della sentenza con la quale le Sezioni unite hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale la pluralità di reati unificati nel vincolo della continuazione non è di per sé ostativa alla causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall’art. 131-bis c.p., salve le ipotesi in cui il giudice la ritenga idonea, in concreto, ad integrare una o più delle condizioni tassativamente previste dalla suddetta disposizione per escludere la particolare tenuità dell’offesa o per qualificare il comportamento come abituale.
La stessa decisione ha pure precisato che, in presenza di più reati unificati dal vincolo della continuazione, la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto può essere riconosciuta dal giudice all’esito di una valutazione complessiva della fattispecie concreta, che, salve le condizioni ostative previste dall’art. 131-bis c.p., tenga conto di una serie di indicatori, rappresentati, in particolare, dalla natura e dalla gravità degli illeciti in continuazione, dalla tipologia dei beni giuridici protetti, dall’entità delle disposizioni di legge violate, dalle finalità e dalle modalità esecutive delle condotte, dalle loro motivazioni e dalle conseguenze che ne sono derivate, dal periodo di tempo e dal contesto in cui le diverse violazioni si collocano, dall’intensità del dolo e dalla rilevanza attribuibile ai comportamenti successivi ai fatti.
Sui termini del contrasto, https://www.penaledp.it/lapplicabilita-dellart-131-bis-c-p-al-reato-continuato-la-parola-alle-sezioni-unite/