Cass., sez. un., 23 giugno 2022, informazione provvisoria
Le Sezioni unite erano state chiamate a rispondere al quesito se, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere allo stesso, qualora non fissato in sentenza, coincida con la data del passaggio in giudicato di quest’ultima o con la scadenza del termine, di cinque o due anni, previsto dall’art. 163 c.p.
L’informazione provvisoria diffusa al termine dell’udienza riferisce che è stato enunciato il principio di diritto secondo il quale, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all’adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l’imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell’istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell’impugnazione o da quello della esecuzione. La decisione ha infine puntualizzato che soltanto qualora il termine non venga in tal modo fissato, esso coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall’art. 163 c.p.