Cass., sez. un., 15 dicembre 2022 (dep. 14 luglio 2023), n. 30753, Cassano, Presidente, Mogini, Relatore
Diamo notizia del deposito della motivazione della sentenza con la quale le Sezioni unite hanno affermato il principio di diritto secondo il quale, in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, che abbia richiesto l’applicazione del criterio moderatore di cui all’art.78 cod. pen. per il superamento della soglia massima di trenta anni di reclusione e che ricomprenda anche una condanna per reato ostativo alla concessione dei benefici penitenziari, lo scioglimento del cumulo a detti fini va effettuato avendo riguardo alla pena relativa al reato ostativo nella sua entità originaria.