Cass., sez. un., 25 novembre 2021 (dep. 9 marzo 2022), n. 8193, Cassano, Presidente, Rocchi, Relatore, Block, P.m. (concl. conf.)
Diamo notizia del deposito della motivazione della sentenza con la quale le Sezioni unite hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale, afferendo il riparto di potestà tra giudice ordinario e giudice militare alla giurisdizione e non alla competenza in conformità all’art. 103, terzo comma, della Costituzione, anche il precetto integrativo concernente la connessione tra reati comuni e reati militari, di cui all’art. 13, comma 2, c.p.p., si inquadra nello stesso riparto, con la conseguenza che la sua violazione integra un difetto di giurisdizione, deducibile o rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, ai sensi dell’art. 20 c.p.p.