Cass., sez. un., 29 aprile 2021, informazione provvisoria
Le Sezioni unite erano state chiamate a pronunciarsi sulla necessità di una specifica individuazione, nell’ordinanza cautelare, dei luoghi interessati dal divieto di avvicinamento alla persona offesa.
L’informazione provvisoria diffusa al termine dell’udienza riferisce che è stato enunciato il principio di diritto secondo il quale Il giudice che ritenga adeguata e proporzionata la sola misura cautelare dell’obbligo di mantenere una determinata distanza dalla persona offesa (art. 282-ter, comma 1, c.p.p.) può limitarsi ad indicare tale distanza. Nel caso in cui, al contrario, nel rispetto dei predetti principi, disponga, anche cumulativamente, le misure del divieto di avvicinamento ai luoghi da essa abitualmente frequentati e/o di mantenimento della distanza dai medesimi, deve indicarli specificamente.