Cass., sez. un., 25 maggio 2023, informazione provvisoria
Le Sezioni unite erano state interpellate per chiarire se il fine di profitto del reato di furto, caratterizzante il dolo specifico dello stesso, sia circoscritto alla volontà di trarre dalla sottrazione del bene una utilità di natura esclusivamente patrimoniale, ovvero possa consistere anche in un fine di natura non patrimoniale.
L’informazione provvisoria diffusa al termine dell’udienza riferisce che è stato enunciato il principio di diritto secondo il quale il fine di profitto del reato di furto, caratterizzante il dolo specifico dello stesso, può consistere anche in un fine di natura non patrimoniale.