Cass., sez. un., 16 dicembre 2021, informazione provvisoria
Le Sezioni unite erano state chiamate a risolvere due questioni in materia di misure di prevenzione.
Il primo quesito chiedeva di chiarire se il rimedio esperibile avverso il provvedimento definitivo di confisca, fondato sulla pericolosità generica ex art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sia, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 – che ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 16 del citato d. lgs. in relazione all’art. 1, comma 1, lett. a), del medesimo decreto – la revocazione ex art. 28 del d.lgs. n. 159 del 2011, ovvero l’incidente di esecuzione.
Il secondo chiedeva di chiarire se la Corte di cassazione, investita del ricorso in materia di confisca di prevenzione definitiva, adottata in relazione alle ipotesi di pericolosità generica ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. a) e lett. b), d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, sia tenuta in ogni caso all’annullamento integrale del decreto per richiedere nuova verifica dei criteri adottati.
L’informazione provvisoria diffusa al termine dell’udienza riferisce che è stato enunciato il principio secondo il quale il rimedio esperibile è la richiesta di revocazione e che la Corte di cassazione è tenuta all’annullamento senza rinvio della sola misura fondata, in via esclusiva, sull’ipotesi di cui all’art. 1, comma 1, lett. a).
Sui termini del contrasto: