Cass., sez. un., 26 settembre 2024 (dep. 8 aprile 2024), n. 13808, Cassano, Presidente, Liberati, Relatore
Diamo notizia del deposito della motivazione della sentenza con la quale le Sezioni unite hanno affrontato due questioni sugli effetti della abrogazione del comm 1-ter dell’art. 581 c.p.p.
E’ stato affermato innanzitutto il principio di diritto secondo il quale la disciplina contenuta nell’art. 581, comma 1-ter, c.p.p. – abrogata dalla l. 9 agosto 2024, n. 114 – continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.
Ciò posto, si è precisato che, in relazione a tale periodo, la previsione in parola deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l’impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l’immediata o inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.