Cass., sez. un., 29 settembre 2022, informazione provvisoria
Le Sezioni unite erano state chiamate a rispondere al quesito se la disposizione dell’art. 578-bis c.p.p. sia applicabile, in ipotesi di confisca per equivalente, ai fatti commessi anteriormente alla sua entrata in vigore o, per i reati rientranti nella previsione dell’art. 322-ter c.p., anteriormente all’entrata in vigore dell’art. 1, comma 4, lett. f), legge 9 gennaio 2019, n. 3, che ha inserito nell’art. 578-bis, le parole «o la confisca prevista dall’art. 322-ter c.p.».
L’informazione provvisoria diffusa al termine dell’udienza riferisce che è stata data risposta negativa, trattandosi di disposizione di natura anche sostanziale soggetta al divieto di retroattività della norma in malam partem ex art. 25 Cost.