Cass., sez. un., 30 gennaio 2020 (dep. 2 settembre 2020), n. 24990, Carcano, Presidente, Mogini, Relatore, Pinelli, p.m. (concl. conf.).
Le Sezioni unite illustrano le ragioni che sono alla base dell’affermazione del principio secondo il quale la circostanza attenuante del lucro e dell’evento di speciale tenuità di cui all’art. 62, n. 4, c.p. è applicabile, indipendentemente dalla natura del bene giuridico oggetto di tutela, ad ogni tipo di delitto commesso per un motivo di lucro, compresi i delitti in materia di stupefacenti, ed è compatibile con la fattispecie di lieve entità prevista dall’art. 73, comma 5, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.