Cass., sez. un., 25 febbraio 2021 (dep. 15 luglio 2021), n. 27421, Cassano, Presidente, Boni, Relatore, Romano, P.m. (concl. diff.).
Diamo notizia del deposito della motivazione della sentenza con la quale le Sezioni unite hanno affermato che il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di confisca ex art. 240-bis c.p., esercitando gli stessi poteri che, in ordine a tale misura di sicurezza atipica, sono propri del giudice della cognizione, può disporla, fermo restando il criterio di “ragionevolezza temporale”, in ordine ai beni che sono entrati nella disponibilità del condannato fino alla pronuncia della sentenza per il cd. “reato spia”, salva comunque la possibilità di confisca anche di beni acquistati in epoca posteriore alla resistenza, ma con risorse finanziarie possedute prima.