Cass., sez. un., 25 febbraio 2021, Cassano, Presidente, Boni, relatore – informazione provvisoria
Le Sezioni unite erano state chiamate a pronunciarsi sul quesito se la confisca di cui all’art. 240-bis c.p., disposta in fase esecutiva, possa avere ad oggetto beni riferibili al soggetto condannato e acquisiti alla sua disponibilità fino al momento della pronuncia della condanna per il c.d. reato “spia”, ovvero successivamente, salva comunque la possibilità di confisca di beni acquistati anche in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima.
L’informazione provvisoria riferisce che è stato enunciato il principio di diritto secondo il quale il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta di confisca ex art. 240-bis c.p., esercitando gli stessi poteri che, in ordine alla detta misura di sicurezza atipica, sono propri del giudice della cognizione, può disporla, fermo restando il criterio di “ragionevolezza temporale”, in ordine ai beni che sono entrati nella disponibilità del condannato fino al momento della pronuncia della sentenza per il c.d. reato “spia”, salva comunque la possibilità di confisca di beni acquistati anche in epoca posteriore alla sentenza, ma con risorse finanziarie possedute prima.