Cass., sez. un., 27 febbraio 2025, informazione provvisoria
Le Sezioni unite erano state interpellate affinchè chiarissero se in tema di continuazione fra delitti e contravvenzioni, oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione di cui all’art. 442, comma 2, c.p.p., come modificato all’art. 1, comma 44, legge 23 giugno 2017, n. 103, debba essere operata nella misura di un terzo sulla pena unitariamente determinata ovvero debba essere effettuata distintamente nella misura di un terzo sugli aumenti di pena per i delitti e della metà sugli aumenti disposti per le contravvenzioni.
L’informazione provvisoria diffusa al termine dell’udienza riferisce che è stato enunciato il principio di diritto secondo il quale nel caso di delitti e contravvenzioni posti in continuazione e oggetto di giudizio abbreviato, la riduzione per il rito ai sensi dell’art. 442, comma 2, c.p.p., come novellato dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, va operata, sulla pena inflitta per i delitti, nella misura di un terzo e, sulla pena applicata per le contravvenzioni, nella misura della metà.
Le Sezioni unite hanno anche precisato che la questione riguardante l’erronea determinazione della diminuente per il giudizio abbreviato in caso di continuazione tra delitti e contravvenzioni è soggetta al principio devolutivo e non può essere dedotta per la prima volta in sede esecutiva, trattandosi di ipotesi afferente a pena illegittima e non illegale .