Cass., sez. un., 14 luglio 2022, informazione provvisoria
Le Sezioni unite erano state chiamate a rispondere al quesito se, nei procedimenti per reati commessi con violenza alla persona, sia impugnabile con ricorso per cassazione, da parte della persona offesa, l’ordinanza con cui il giudice abbia disposto la revoca o la sostituzione di misura cautelare coercitiva, diversa da quelle del divieto di espatrio o dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, senza attendere Il decorso del termine di due giorni previsto per l’eventuale memoria della stessa persona offesa.
L’informazione provvisoria diffusa al termine dell’udienza riferisce che è stata data risposta negativa ed è stato enunciato il principio di diritto secondo attesa la mancanza di previsione di legge che consenta il ricorso per cassazione o altro mezzo d’impugnazione, fermo restando che la persona offesa può presentare richiesta motivata al pubblico ministero, affinché questi proponga impugnazione ex art. 572 c.p.p.