Cass., sez. un., 27 ottobre 2022, informazione provvisoria
Le Sezioni unite erano state chiamate a rispondere a due quesiti in tema di legittimazione del procuratore generale ad impugnare l’ordinanza di ammissione alla sospensione del procedimento con messa alla prova per l’ente.
Più precisamente, la Sezione rimettente chiedeva, in prima battuta, di stabilire se il procuratore generale sia legittimato ad impugnare, con ricorso per cassazione, l’ordinanza che ammette l’imputato alla messa alla prova (art. 464-bis c.p.p.) e, in caso affermativo, per quali motivi e, in seconda battuta, di chiarire se il procuratore generale sia legittimato ad impugnare con ricorso per cassazione la sentenza di estinzione del reato pronunciata ai sensi dell’art. 464-septies c.p.p.
L’informazione provvisoria diffusa al termine dell’udienza riferisce che è stata data risposta positiva.
Dunque, il procuratore generale è legittimato, ai sensi dell’art. 464-quater, comma 7, c.p.p., ad impugnare con ricorso per cassazione, per i motivi di cui all’art. 606 c.p.p., l’ordinanza di ammissione alla prova (art. 464-bis, c.p.p.), ritualmente comunicatagli ai sensi dell’art. 128 c.p.p. In conformità a quanto previsto dall’art. 586 c.p.p., in caso di omessa comunicazione dell’ordinanza è legittimato ad impugnare quest’ultima insieme con la sentenza al fine di dedurre anche motivi attinenti ai presupposti di ammissione alla prova.
A margine di tali statuizioni le Sezioni unite hanno pure stabilito che l’istituto dell’ammissione alla prova (art. 168-bis c.p.) non trova applicazione con riferimento agli enti di cui al d. lgs. 8 giugno 2001 n. 231.