Cass., sez. un., 25 febbraio 2021, Cassano, Presidente, Caputo, Relatore – informazione provvisoria
Le Sezioni unite erano state chiamate a pronunciarsi sul quesito se il reclamo ex art. 69-bis ord. penit. avverso il provvedimento in materia di liberazione anticipata debba essere considerato quale mero atto di sollecitazione ad un contraddittorio pieno, sì che detto provvedimento deve essere notificato ai soli soggetti che, al momento della decisione, risultano legittimati a proporre reclamo, senza alcun conseguente onere da parte del magistrato di designazione, in favore del detenuto che ne sia privo, di un difensore di ufficio, ovvero vada invece considerato quale vero e proprio atto di impugnazione, conseguendone quindi, da un lato, l’obbligo di nomina del difensore di ufficio predetto cui notificare il provvedimento e, dall’altro, altresì, l’applicazione, a tale strumento, della disciplina delle impugnazioni, ivi compresa la previsione sulla necessaria esposizione dei motivi ex art. 581, comma 1, lett. d), c.p.p.
L’informazione provvisoria riferisce che è stato enunciato il principio di diritto secondo il quale l’ordinanza del magistrato di sorveglianza che decide sull’istanza di concessione della liberazione anticipata deve essere notificata in ogni caso al difensore del condannato, se del caso nominato d’ufficio, legittimato a proporre reclamo e che quest’ultimo è soggetto alla disciplina generale in materia di impugnazioni.