Cass., sez. un., 30 settembre 2021, informazione provvisoria
Le Sezioni unite erano state chiamate a pronunciarsi su due quesiti in tema di richiesta di revoca o modifica della misura cautelare e notifica alla persona offesa.
L’informazione provvisoria diffusa al termine dell’udienza riferisce che sono stati enunciati due distinti principi di diritto.
La Suprema Corte ha affermato, innanzitutto, che nei procedimenti per delitti commessi con violenza alla persona, la richiesta di revoca o sostituzione della misura cautelare deve essere notificata, a cura del richiedente, presso il difensore della persona offesa o, in mancanza, alla persona offesa, a condizione, in quest’ultimo caso, che essa abbia dichiarato o eletto domicilio.
Ha poi precisato che in ragione delle finalità eminentemente informative e partecipative al processo, della notifica di cui all’art. 299, commi 3 e 4 bis, cod. proc. pen., essa, in caso di decesso della persona offesa in conseguenza del reato, deve essere effettuata, con le stesse modalità previste per la vittima, al prossimi congiunti o alla persona a quella legata da relazione affettiva e stabilmente convivente.
Per una sintesi delle questioni trattate, https://penaledp.it/istanza-di-modifica-della-cautela-e-notifica-alla-persona-offesa-la-questione-alle-sezioni-unite/