Cass., sez. un., 16 luglio 2020 (dep. 23 dicembre 2020), n. 37207, Fumu, Presidente, De Amicis, Relatore, Gaeta, P.m. (concl. parz. diff.).
Diamo notizia del deposito della motivazione della sentenza con la quale le Sezioni unite hanno affermato che, in caso di accoglimento della istanza di ricusazione del giudice dell’udienza preliminare, il decreto che dispone il giudizio – emesso in pendenza della decisione definitiva sulla domanda di ricusazione – non conserva efficacia ed è affetto da nullità ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. a), c.p.p.
La stessa sentenza ha precisato che l’ordinanza che decide sul merito ai sensi dell’art. 41, comma 3, c.p.p., provvede contestualmente a dichiarare se e in quale parte gli atti compiuti precedentemente dal giudice ricusato devono considerarsi efficaci e contro la stessa è proponibile, anche in caso di omessa pronuncia sulla conservazione della efficacia degli atti, ricorso per cassazione nelle forme dell’art. 611 c.p.p.