Cass., sez. un., 18 gennaio 2024 (dep. 17 aprile 2024), n. 16153, Cassano, Presidente, Andreazza, Relatore, Gaeta, P.m. (concl. diff.)
Diamo notizia del deposito della motivazione della sentenza con la quale le Sezioni unite hanno chiarito i profili di rilevanza penale del saluto romano.
In prima battuta, hanno affermato il principio di diritto secondo il quale la condotta tenuta nel corso di una pubblica manifestazione consistente nella risposta alla “chiamata del presente” e nel c.d. “saluto romano”, rituali entrambi evocativi della gestualità propria del disciolto partito fascista, integra il delitto previsto dall’art. 5 della legge 20 giugno 1952, n. 645, ove, avuto riguardo a tutte le circostanze del caso, sia idonea ad integrare il concreto pericolo di riorganizzazione del disciolto partito fascista, vietata dalla XII disposizione transitoria e finale della Costituzione.
In seconda battuta, hanno aggiunto che, a determinate condizioni, può configurarsi anche il delitto previsto dall’art. 2 del decreto-legge 26 aprile 1983, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 1993, n. 205 che vieta il compimento di manifestazioni esteriori proprie o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
Infine, hanno precisato che tra i due delitti non sussiste rapporto di specialità e che, pertanto, possono concorrere sia materialmente che formalmente in presenza dei presupposti di legge.