Cass., sez. un., 28 gennaio 2021 (dep. 4 giugno 2021), n. 22065, Cassano, Presidente, Piccialli, Relatore, Gaeta, P.m. (concl. conf.)
Diamo notizia del deposito della motivazione della sentenza con la quale le Sezioni unite hanno affermato il principio secondo il quale, in caso di annullamento ai soli effetti civili, da parte della Corte di Cassazione, per la mancata rinnovazione in appello di prova dichiarativa ritenuta decisiva, della sentenza che in accoglimento dell’appello della parte civile avverso la sentenza di assoluzione di primo grado, abbia condannato l’imputato al risarcimento del danno, il rinvio per il nuovo giudizio va disposto dinanzi al giudice civile competente per valore in grado di appello.
Sui termini del contrasto: https://penaledp.it/annullamento-della-sentenza-per-omessa-rinnovazione-dellistruttoria-e-giudice-competente-per-il-rinvio-la-questione-alle-sezioni-unite/