Cass., sez. un., 23 febbraio 2023 (dep. 22 maggio 2023), n. 21716, Cassano, Presidente, Aprile, Relatore
Diamo notizia del deposito della motivazione della sentenza con la quale le Sezioni unite hanno risolto tre questioni in tema di legittimazione ad appellare del procuratore generale.
Rispondendo a un primo quesito, hanno enunciato il principio di diritto secondo il quale la legittimazione del Procuratore generale a proporre appello avverso le sentenze di primo grado a seguito dell’acquiescenza del Procuratore della Repubblica consegue alle intese o alle altre forme di coordinamento richieste dall’art. 166-bis disp. att. c.p.p. che impongono al Procuratore generale di acquisire tempestiva notizia in ordine alle determinazioni del Procuratore della Repubblica in merito all’impugnazione della sentenza.
Ciò posto, hanno precisato che l’acquiescenza del Procuratore della Repubblica al provvedimento non è riferibile anche al pubblico ministero che abbia presentato le conclusioni nel giudizio di primo grado.
Infine, hanno stabilito che, in assenza delle condizioni per presentare appello ai sensi dell’art. 593-bis, comma 2, c.p.p., il Procuratore generale non è legittimato a proporre ricorso immediato per cassazione ex art. 569 c.p.p. né ricorso ordinario ai sensi degli artt. 606, comma 2, e 608 c.p.p.