Corte di cassazione, Sez. un., sentenza 23 aprile 2020, Carcano Presidente, Pistorelli Relatore
Le Sezioni unite erano state investite del quesito sulla possibilità per il p.m. di impugnare, ed eventualmente a quali condizioni, l’ordinanza con la quale il tribunale del riesame abbia dichiarato l’incompetenza per territorio del giudice per le indagini preliminari che ha disposto la misura cautelare impugnata e, esclusa la ricorrenza dei presupposti per il mantenimento temporaneo della efficacia della stessa per ragioni di urgenza, abbia altresì annullato la relativa ordinanza applicativa.
L’informazione provvisoria diffusa al termine dell’udienza riferisce che è stato enunciato il seguente principio di diritto: «ferma restando l’inammissibilità del ricorso in merito alla declaratoria di incompetenza, il pubblico ministero ha interesse ad impugnare il provvedimento con il quale il tribunale del riesame, rilevata l’incompetenza del giudice per le indagini preliminari, annulli, per carenza delle condizioni di applicabilità, l’ordinanza con cui quello stesso giudice ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere, a condizione che l’impugnazione sia funzionale all’operatività dell’art. 27 c.p.p.».