Cass., sez. un., 30 gennaio 2025, informazione provvisoria
Le Sezioni unite erano state interpellate affinchè chiarissero se, dopo le modifiche dell’art. 593 c.p.p. ad opera dell’art. 34, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 10 ottobre 2022, n. 150, la sentenza di proscioglimento pronunciata dal giudice di pace per un reato punito con pena alternativa sia, agli effetti civili, appellabile dalla parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell’imputato ovvero solo ricorribile per cassazione.
L’informazione provvisoria diffusa al termine dell’udienza riferisce che è stato enunciato il principio di diritto secondo il quale la sentenza di proscioglimento è appellabile dalla parte civile che non ha chiesto la citazione a giudizio dell’imputato.