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Le Sezioni unite sull’impugnazione delle sentenze rese a seguito di giudizio abbreviato in materia di misure di sicurezza: informazione provvisoria

Cass., sez. un., 13 giugno 2022, informazione provvisoria

Le Sezioni unite erano state chiamate a sciogliere due questioni.

Il primo quesito chiedeva se l’impugnazione, da parte del pubblico ministero, della sentenza, emessa a seguito di giudizio abbreviato, che abbia omesso di disporre, ai sensi dell’art. 86, comma primo, del d.P.R. n.309 del 1990, la misura di sicurezza dell’espulsione dell’imputato straniero dal territorio dello Stato, debba essere presentata e trattata nelle forme del ricorso per cassazione ovvero in quelle dell’appello di fronte al tribunale di sorveglianza ai sensi dell’art. 579, comma 2, c.p.p.

Il secondo chiedeva se, nel caso di ritenuta ricorribilità per cassazione, il rinvio a seguito di annullamento della sentenza impugnata debba essere disposto in favore del giudice che ha emesso la sentenza stessa ovvero in favore del tribunale di sorveglianza competente ai sensi dell’art. 680, comma 2, c.p.p.

L’informazione provvisoria diffusa al termine dell’udienza riferisce che è stato enunciato il principio di diritto secondo il quale  la sentenza di condanna emessa a seguito di giudizio abbreviato che abbia omesso di statuire in ordine alla misura di sicurezza dell’espulsione non è, sotto tale profilo, appellabile dal pubblico ministero al tribunale di sorveglianza ex art. 680 c.p.p., ma impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 608 c.p.p., con l’ulteriore precisazione che, in caso di annullamento di una sentenza di un tribunale o di un giudice per le indagini preliminari, la Corte di cassazione dispone che gli atti siano trasmessi al medesimo tribunale ai sensi dell’art. 623, comma 1, lett. d), c.p.p.

Sui termini del contrasto, https://www.penaledp.it/alle-sezioni-unite-la-questione-relativa-allinappellabilita-delle-sentenze-di-condanna-in-materia-di-misure-di-sicurezza-obbligatorie/

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