Cass., sez. un., 28 novembre 2024, informazione provvisoria.
Le Sezioni unite erano state interpellate su due questioni in materia di indebita percezione di erogazioni pubbliche.
L’informazione provvisoria diffusa al termine dell’udienza riferisce che al primo quesito (se nell’ambito applicativo del reato di cui all’art. 316-ter c.p. rientri l’indebito conseguimento della riduzione dei contributi previdenziali dovuti ai lavoratori in mobilità assunti dall’impresa, per effetto della mancata comunicazione, da parte di quest’ultima, dell’esistenza di una condizione ostativa prevista dalla legge, art. 8, legge n. 23 luglio 1991, n. 223 e successive modifiche) è stata data risposta affermativa.
La stessa informazione provvisoria riferisce ancora che il secondo quesito (se, in caso di reiterate percezioni periodiche di contributi erogati dallo Stato, il reato di cui all’art. 316-ter c.p. debba considerarsi unitario, con la conseguenza che la relativa consumazione cessa con la percezione dell’ultimo contributo, ovvero se, in tali casi, sussistano plurimi reati corrispondenti a ciascuna percezione) è stato risolto nel senso che il reato è da considerarsi unitario a consumazione prolungata con la conseguenza che la relativa consumazione cessa con la percezione dell’ultimo contributo.