Circolare Procura Napoli, 7 ottobre 2019, n. 118
Le circolari, fonti normative secondarie, sono sempre più lo strumento attraverso il quale si disciplinano le materie tralasciate dal legislatore, anche “sperimentando” soluzioni innovative.
È questo il caso della circolare emanata dalla Procura di Napoli in materia di rilascio degli atti ai giornalisti.
Il tema è dibattuto ed attuale, sempre in bilico tra il diritto di cronaca e le garanzie del processo penale, il provvedimento in esame offre una pragmatica soluzione che consente, a condizioni date, il rilascio di copia degli atti agli organi di stampa.
Il perimetro normativo è tracciato dall’esile presidio codicistico in materia: il segreto investigativo disciplinato dall’art. 329 c.p.p.; l’articolo 114 c.p.p. che vieta la pubblicazione degli atti, ma non del loro contenuto; e dall’art. 116 c.p.p. che consente il rilascio di copia a “chiunque vi abbia interesse”.
In particolare, secondo la procura partenopea, il giornalista può essere definito “soggetto interessato” ai fini dell’accesso agli atti e la sua legittimazione viene identificata nella” funzione professionale essenziale alla tutela della libertà di informazione”.
Obiettivo dichiarato con franchezza è quello di sottrarre il giornalista alla “evidente necessità di adoperarsi per ottenere, in via indiretta ed informale, i documenti in possesso del giudice e delle parti, necessari alla responsabile e completa informazione del pubblico”.
La facoltà di rilasciare copia è tuttavia riservata al Procuratore della Repubblica ed è lui solo che può selezionare i provvedimenti da divulgare. È richiesta, infatti, ai suoi Sostituti la tempestiva informazione relativa “ad affari di particolare delicatezza, gravità, rilevanza e comunque idonei a coinvolgere l’immagine della Procura, per la natura dei fatti, la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto, nuove ovvero di speciale complessità e delicatezza o per la loro rilevanza per la tutela dei diritti delle persone coinvolte nonché di ogni circostanza, di fatto o di diritto che possa costituire una controindicazione alla divulgazione del contenuto del provvedimento giudiziario”.
L’ampia previsione ha il pregio di non essere ipocrita: gli atti di cui la stampa potrà avere copia saranno selezionati facendo salva “l’immagine della Procura” (niente di nuovo sotto al sole!).
Opinabile invece, la disposizione di chiusura, che omette di salvaguardare insieme alla dignità e alla riservatezza delle vittime e delle persone offese dai reati, anche la presunzione di innocenza in capo agli indagati.
Arduo compito, considerato dalla direttiva europea n. 216/343/UE del 9 marzo 2016: 19. “Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che, nel fornire informazioni ai media, le autorità pubbliche non presentino gli indagati o imputati come colpevoli, fino a quando la loro colpevolezza non sia stata legalmente provata. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero informare le autorità pubbliche dell’importanza di rispettare la presunzione di innocenza nel fornire o divulgare informazioni ai media, fatto salvo il diritto nazionale a tutela della libertà di stampa e dei media.”
Questo esperimento, dunque, ha una grave controindicazione: il rischio è quello di ratificare il più grave equivoco della cronaca giudiziaria, quello di credere che la notizia (la verità) stia solo (già) negli atti di indagine.
Le Veline della Procura
Circolare Procura Napoli, 7 ottobre 2019, n. 118
Le circolari, fonti normative secondarie, sono sempre più lo strumento attraverso il quale si disciplinano le materie tralasciate dal legislatore, anche “sperimentando” soluzioni innovative.
È questo il caso della circolare emanata dalla Procura di Napoli in materia di rilascio degli atti ai giornalisti.
Il tema è dibattuto ed attuale, sempre in bilico tra il diritto di cronaca e le garanzie del processo penale, il provvedimento in esame offre una pragmatica soluzione che consente, a condizioni date, il rilascio di copia degli atti agli organi di stampa.
Il perimetro normativo è tracciato dall’esile presidio codicistico in materia: il segreto investigativo disciplinato dall’art. 329 c.p.p.; l’articolo 114 c.p.p. che vieta la pubblicazione degli atti, ma non del loro contenuto; e dall’art. 116 c.p.p. che consente il rilascio di copia a “chiunque vi abbia interesse”.
In particolare, secondo la procura partenopea, il giornalista può essere definito “soggetto interessato” ai fini dell’accesso agli atti e la sua legittimazione viene identificata nella” funzione professionale essenziale alla tutela della libertà di informazione”.
Obiettivo dichiarato con franchezza è quello di sottrarre il giornalista alla “evidente necessità di adoperarsi per ottenere, in via indiretta ed informale, i documenti in possesso del giudice e delle parti, necessari alla responsabile e completa informazione del pubblico”.
La facoltà di rilasciare copia è tuttavia riservata al Procuratore della Repubblica ed è lui solo che può selezionare i provvedimenti da divulgare. È richiesta, infatti, ai suoi Sostituti la tempestiva informazione relativa “ad affari di particolare delicatezza, gravità, rilevanza e comunque idonei a coinvolgere l’immagine della Procura, per la natura dei fatti, la qualità dei soggetti coinvolti o per le questioni di diritto, nuove ovvero di speciale complessità e delicatezza o per la loro rilevanza per la tutela dei diritti delle persone coinvolte nonché di ogni circostanza, di fatto o di diritto che possa costituire una controindicazione alla divulgazione del contenuto del provvedimento giudiziario”.
L’ampia previsione ha il pregio di non essere ipocrita: gli atti di cui la stampa potrà avere copia saranno selezionati facendo salva “l’immagine della Procura” (niente di nuovo sotto al sole!).
Opinabile invece, la disposizione di chiusura, che omette di salvaguardare insieme alla dignità e alla riservatezza delle vittime e delle persone offese dai reati, anche la presunzione di innocenza in capo agli indagati.
Arduo compito, considerato dalla direttiva europea n. 216/343/UE del 9 marzo 2016: 19. “Gli Stati membri dovrebbero adottare le misure necessarie per garantire che, nel fornire informazioni ai media, le autorità pubbliche non presentino gli indagati o imputati come colpevoli, fino a quando la loro colpevolezza non sia stata legalmente provata. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero informare le autorità pubbliche dell’importanza di rispettare la presunzione di innocenza nel fornire o divulgare informazioni ai media, fatto salvo il diritto nazionale a tutela della libertà di stampa e dei media.”
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