Articolo 60 Disp. Att. c.p.p. Informazione dell’avvenuta notificazione all’imputato
1. Il comandante militare che ha provveduto alla informazione a norma dell’articolo 158 del codice annota data, ora e modalità in apposito registro.
| Articolo 158 c.p.p. Prima notificazione all’imputato in servizio militare
Abrogato
[1. La prima notificazione all’imputato militare in servizio attivo il cui stato risulti dagli atti è eseguita nel luogo in cui egli risiede per ragioni di servizio, mediante consegna alla persona. Se la consegna non è possibile, l’atto è notificato presso l’ufficio del comandante il quale informa immediatamente l’interessato della avvenuta notificazione con il mezzo più celere.] |
Articolo 556 c.p.p. Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta
2. Se manca l’udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8. Si osserva altresì in quanto applicabile, la disposizione dell’articolo 441 bis; nel caso di cui al comma 4 di detto articolo, il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio. | Articolo 555 c.p.p. Udienza dibattimentale a seguito della citazione diretta
Abrogato
[2. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l’imputato o il pubblico ministero può presentare la richiesta prevista dall’articolo 444, comma 1; l’imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione.] |
Articolo 87 Decreto legislativo 10 ottobre 2022 n. 150
6. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 164 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Entro il medesimo termine le parti private possono presentare l’atto di impugnazione davanti a un agente consolare all’estero. In tal caso, l’atto è immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato. | Articolo 164 Disp. Att. c.p.p. Deposito delle copie dell’atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli
Abrogato
[1.Le parti devono depositare le copie dell’atto di impugnazione occorrenti per la notificazione prevista dall’articolo 584 del codice.
2.Le parti devono inoltre depositare, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, due copie dell’atto di impugnazione, nel caso di appello, e cinque copie, nel caso di ricorso per cassazione, oltre una copia per il procuratore generale.
3.Se non sono depositate le copie indicate nei commi 1 e 2, la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato l’impugnazione.
4.A cura della cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato sono formati, nel caso di appello, tre fascicoli e, nel caso di ricorso per cassazione, sei fascicoli contenenti ciascuno una copia della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione.] |
Articolo 17 Decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace Archiviazione
1. Il pubblico ministero presenta al giudice di pace richiesta di archiviazione quando la notizia di reato è infondata, nonché nei casi previsti dagli articoli 411 del codice di procedura penale e 125 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 nonché dall’articolo 34 commi 1 e 2 del presente decreto. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali compiuti davanti al giudice. | Articolo 125 Disp. Att. c.p.p. Richiesta di archiviazione
Abrogato
[1. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l’infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio.] |
Legge Cartabia: errata corrige.
La riforma Cartabia (l. n. 134 del 2021; d. lgs. n. 150 del 2022; d.l. n. 162 del 2022; l. n. 199 del 2022) è una legge complessa, ricca di previsioni che inevitabilmente si intersecano le une con le altre e tracciano il quadro di una modifica articolata che ne delinea i contenuti e la missione.
Si è trattato di una elaborazione molto impegnativa. Senza intenti polemici, si devono tuttavia evidenziare alcune criticità strettamente normative spesso suscettibili di essere superate con un po’ di buona volontà.
A tale proposito si segnala:
– l’art. 60 della disp. att. c.p.p., richiama l’art. 158 c.p.p. abrogato;
– l’art. 556, comma 2, c.p.p., richiama l’art. 555, comma 2, c.p.p. abrogato;
– l’art. 87, comma 6, del d. lgs. n. 150 del 2022, richiama l’art. 164 disp. att. c.p.p. abrogato;
– l’art. 17 del d. lgs. n. 274 del 2000, richiama l’art. 125 disp. att. c.p.p. abrogato;
– l’art. 24 bis c.p.p. fa riferimento al termine di cui all’art. 491, comma 1, c.p.p., in contrasto con quanto previsto dall’art. 554 bis, comma 3, c.p.p.
Informazione dell’avvenuta notificazione all’imputato
1. Il comandante militare che ha provveduto alla informazione a norma dell’articolo 158 del codice annota data, ora e modalità in apposito registro.
Prima notificazione all’imputato in servizio militare
Abrogato
[1. La prima notificazione all’imputato militare in servizio attivo il cui stato risulti dagli atti è eseguita nel luogo in cui egli risiede per ragioni di servizio, mediante consegna alla persona. Se la consegna non è possibile, l’atto è notificato presso l’ufficio del comandante il quale informa immediatamente l’interessato della avvenuta notificazione con il mezzo più celere.]
Giudizio abbreviato e applicazione della pena su richiesta
2. Se manca l’udienza preliminare, si applicano, secondo i casi, le disposizioni degli articoli 555, comma 2, 557 e 558, comma 8. Si osserva altresì in quanto applicabile, la disposizione dell’articolo 441 bis; nel caso di cui al comma 4 di detto articolo, il giudice, revocata l’ordinanza con cui era stato disposto il giudizio abbreviato, fissa l’udienza per il giudizio.
Udienza dibattimentale a seguito della citazione diretta
Abrogato
[2. Prima della dichiarazione di apertura del dibattimento, l’imputato o il pubblico ministero può presentare la richiesta prevista dall’articolo 444, comma 1; l’imputato, inoltre, può richiedere il giudizio abbreviato o presentare domanda di oblazione.]
6. Sino al quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione dei regolamenti di cui ai commi 1 e 3, ovvero sino al diverso termine previsto dal regolamento di cui al comma 3 per gli uffici giudiziari e le tipologie di atti in esso indicati, continuano ad applicarsi le disposizioni dell’articolo 164 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Entro il medesimo termine le parti private possono presentare l’atto di impugnazione davanti a un agente consolare all’estero. In tal caso, l’atto è immediatamente trasmesso alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato.
Deposito delle copie dell’atto di impugnazione e formazione dei relativi fascicoli
Abrogato
[1.Le parti devono depositare le copie dell’atto di impugnazione occorrenti per la notificazione prevista dall’articolo 584 del codice.
2.Le parti devono inoltre depositare, presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato, due copie dell’atto di impugnazione, nel caso di appello, e cinque copie, nel caso di ricorso per cassazione, oltre una copia per il procuratore generale.
3.Se non sono depositate le copie indicate nei commi 1 e 2, la cancelleria provvede a farle a spese di chi ha presentato l’impugnazione.
4.A cura della cancelleria presso il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato sono formati, nel caso di appello, tre fascicoli e, nel caso di ricorso per cassazione, sei fascicoli contenenti ciascuno una copia della sentenza impugnata e degli atti di impugnazione.]
Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace
Archiviazione
1. Il pubblico ministero presenta al giudice di pace richiesta di archiviazione quando la notizia di reato è infondata, nonché nei casi previsti dagli articoli 411 del codice di procedura penale e 125 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 nonché dall’articolo 34 commi 1 e 2 del presente decreto. Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia di reato, la documentazione relativa alle indagini espletate e i verbali compiuti davanti al giudice.
Richiesta di archiviazione
Abrogato
[1. Il pubblico ministero presenta al giudice la richiesta di archiviazione quando ritiene l’infondatezza della notizia di reato perché gli elementi acquisiti nelle indagini preliminari non sono idonei a sostenere l’accusa in giudizio.]
Rinvio pregiudiziale alla Corte di cassazione per la decisione sulla competenza per territorio
1. Prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall’articolo 491, comma 1, la questione concernente la competenza per territorio può essere rimessa, anche di ufficio, alla Corte di cassazione. Entro il termine previsto dall’articolo 491, comma 1, può essere altresì rimessa alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio riproposta ai sensi dell’articolo 21, comma 2.
Questioni preliminari
1.Le questioni concernenti la competenza per territorio o per connessione, le nullità indicate nell’articolo 181 commi 2 e 3, la costituzione di parte civile, la citazione o l’intervento del responsabile civile e della persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria e l’ intervento degli enti e delle associazioni previsti dall’articolo 91 sono precluse se non sono proposte subito dopo compiuto per la prima volta l’accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente.
Udienza di comparizione predibattimentale a seguito di citazione diretta
Testo in vigore dal 30 dicembre 2022
3. Le questioni indicate nell’articolo 491, commi 1 e 2, o quelle che la legge prevede siano proposte entro i termini di cui all’articolo 491, comma 1, sono precluse se non proposte subito dopo compiuto, per la prima volta, l’accertamento della costituzione delle parti e sono decise immediatamente. Esse non possono essere riproposte nell’udienza dibattimentale. Si applicano i commi 3, 4 e 5 dell’articolo 491.
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La Consulta si pronuncia sulla incompatibilità del G.i.p. a pronunciarsi sulla nuova richiesta di decreto penale di condanna: inammissibili le q.l.c.
Sospensione della pena e non menzione della condanna nel casellario: illegittimità costituzionale parziale.
Foglio di via del Questore: per la Consulta non è necessaria la convalida del giudice.
La Consulta sull’obbligo di testimoniare del prossimo congiunto dell’imputato che sia persona offesa dal reato.
La Consulta si pronuncia sulla incompatibilità del G.i.p. a pronunciarsi sulla nuova richiesta di decreto penale di condanna: inammissibili le q.l.c.
Sospensione della pena e non menzione della condanna nel casellario: illegittimità costituzionale parziale.
Foglio di via del Questore: per la Consulta non è necessaria la convalida del giudice.