Era prevedibile, era previsto ed è puntualmente successo che la riforma di cui alla l. n. 134 del 2021 avrebbe evidenziato problemi applicativi e non poche questioni di forte impatto, tenuto conto di quanti avevano avuto modo di analizzarne i profili di stretto diritto.
Prescindendo, infatti, da ogni valutazione politica, non erano mancate riserve sia sotto il profilo costituzionale, sia sotto quello processuale.
A prescindere dalla necessaria correzione dell’art. 380 c.p.p., in tema di arresto obbligatorio in flagranza nei confronti dei sottoposti alle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori previsti dagli artt. 387 bis, 572 e 612 bis c.p.. Una certa fibrillazione riguarda l’operatività dell’art. 2, commi 3, 4 e 5, dove è previsto il c.d. regime transitorio.
Si prevede, infatti, che la nuova previsione di cui all’art. 344 bis c.p.p. si applichi ai soli procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto i reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.
Si tratta del necessario coordinamento con la sospensione – cessazione della prescrizione di cui alla l. n. 3 del 2019.
Il comma 4 prevede che qualora per uno di questi reati sia stata già proposta impugnazione, prima dell’entrata in vigore della legge n. 134 del 2021, e gli atti ex art. 590 c.p.p. siano già pervenuti, al momento di entrata in vigore della legge al giudice d’appello o in cassazione, i termini di due anni per l’appello e di un anno per la cassazione, decorrano dall’entrata in vigore della legge, cioè, stanno già decorrendo dal 19 ottobre 2021.
Inevitabili, quindi, le fibrillazioni in materia, anche perché appare difficile poter far leva sul comma 5 che fa riferimento ai diversi termini di cui alle impugnazioni proposte entro il 31 dicembre 2024, che determinerebbe l’inutilità (per assorbimento) del comma 4.
Un escamotage potrebbe essere quello di ritenere possibile la concessione delle proroghe, nonché il differenziato regime delle ipotesi criminose di cui all’art. 344 bis c.p.p. che sarebbero tuttavia contrastanti con la chiara formulazione della legge.
Il grido di allarme è stato evidenziato nella relazione al Comitato centrale dell’A.N.M., è presente in cassazione all’Ufficio spoglio e risulta dalla relazione dell’Ufficio del massimario.
Appare difficile introdurre una modifica, trattandosi di intervento in malam partem.
Legge n.134/2021: prime fibrillazioni in tema di regime transitorio
Era prevedibile, era previsto ed è puntualmente successo che la riforma di cui alla l. n. 134 del 2021 avrebbe evidenziato problemi applicativi e non poche questioni di forte impatto, tenuto conto di quanti avevano avuto modo di analizzarne i profili di stretto diritto.
Prescindendo, infatti, da ogni valutazione politica, non erano mancate riserve sia sotto il profilo costituzionale, sia sotto quello processuale.
A prescindere dalla necessaria correzione dell’art. 380 c.p.p., in tema di arresto obbligatorio in flagranza nei confronti dei sottoposti alle misure cautelari dell’allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di atti persecutori previsti dagli artt. 387 bis, 572 e 612 bis c.p.. Una certa fibrillazione riguarda l’operatività dell’art. 2, commi 3, 4 e 5, dove è previsto il c.d. regime transitorio.
Si prevede, infatti, che la nuova previsione di cui all’art. 344 bis c.p.p. si applichi ai soli procedimenti di impugnazione che hanno ad oggetto i reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020.
Si tratta del necessario coordinamento con la sospensione – cessazione della prescrizione di cui alla l. n. 3 del 2019.
Il comma 4 prevede che qualora per uno di questi reati sia stata già proposta impugnazione, prima dell’entrata in vigore della legge n. 134 del 2021, e gli atti ex art. 590 c.p.p. siano già pervenuti, al momento di entrata in vigore della legge al giudice d’appello o in cassazione, i termini di due anni per l’appello e di un anno per la cassazione, decorrano dall’entrata in vigore della legge, cioè, stanno già decorrendo dal 19 ottobre 2021.
Inevitabili, quindi, le fibrillazioni in materia, anche perché appare difficile poter far leva sul comma 5 che fa riferimento ai diversi termini di cui alle impugnazioni proposte entro il 31 dicembre 2024, che determinerebbe l’inutilità (per assorbimento) del comma 4.
Un escamotage potrebbe essere quello di ritenere possibile la concessione delle proroghe, nonché il differenziato regime delle ipotesi criminose di cui all’art. 344 bis c.p.p. che sarebbero tuttavia contrastanti con la chiara formulazione della legge.
Il grido di allarme è stato evidenziato nella relazione al Comitato centrale dell’A.N.M., è presente in cassazione all’Ufficio spoglio e risulta dalla relazione dell’Ufficio del massimario.
Appare difficile introdurre una modifica, trattandosi di intervento in malam partem.
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La Consulta si pronuncia sulla incompatibilità del G.i.p. a pronunciarsi sulla nuova richiesta di decreto penale di condanna: inammissibili le q.l.c.
Sospensione della pena e non menzione della condanna nel casellario: illegittimità costituzionale parziale.
Foglio di via del Questore: per la Consulta non è necessaria la convalida del giudice.
La Consulta sull’obbligo di testimoniare del prossimo congiunto dell’imputato che sia persona offesa dal reato.
La Consulta si pronuncia sulla incompatibilità del G.i.p. a pronunciarsi sulla nuova richiesta di decreto penale di condanna: inammissibili le q.l.c.
Sospensione della pena e non menzione della condanna nel casellario: illegittimità costituzionale parziale.
Foglio di via del Questore: per la Consulta non è necessaria la convalida del giudice.