Il contributo analizza le potenzialità e i limiti dell’applicazione della legittima difesa in un caso di uccisione con arma da fuoco di un presunto ladro da parte del custode di una villa. L’analisi rappresenta anche l’occasione per alcune considerazioni critiche in merito all’obiettivo di politica criminale di impedire lo svolgimento dei processi o persino delle indagini nei casi di legittima difesa “domiciliare”.
The paper focuses on the potential application of self-defence in a case where an alleged thief was killed with a firearm by the villa’s caretaker. Some critical considerations are addressed to the criminal policy aim of preventing trials or even investigations in cases of “domestic” self-defence.
Nei giorni in cui gli organi di stampa diffondono la notizia della condanna in primo grado a 13 anni di reclusione del gioielliere del catanese che nel febbraio 2008 (ormai dodici anni fa!) colpì mortalmente due rapinatori e ne ferì un terzo, la cronaca inizia ad occuparsi di un altro caso che mantiene vivo il tormentato dibattito sull’ambito applicativo della legittima difesa, la cui disciplina, come è noto, è stata recentemente riformata con la l. 26 aprile 2019, n. 36, che ha inciso direttamente sul testo dell’art. 52 c.p., ma ha anche integrato le previsioni sull’eccesso colposo (di legittima difesa) di cui all’art. 55 c.p.
Una notazione preliminare sul caso recente: le informazioni veicolate dalla stampa (in particolare da il Resto del Carlino e il Corriere della Sera) quanto alla ricostruzione del caso sono piuttosto univoche e sembra quindi possibile assumerle come base per alcune brevi considerazioni giuridiche, pur con la consapevolezza della precarietà di tali informazioni a fronte del corrente svolgimento delle opportune indagini da parte della magistratura.
Il custode di una villa di Bazzano (comune di Valsamoggia, provincia di Bologna) si trovava al momento dei fatti (in orario notturno, qualche ora prima dell’alba del 5 dicembre scorso) insieme alla moglie in uno degli edifici della proprietà, non abitata da altri in quei giorni, quando ha percepito la presenza di più persone giunte nell’area cortiliva, del tutto verosimilmente a scopo di furto. Per intimorire queste persone e indurle a desistere, il custode ha impugnato una pistola – pare regolarmente detenuta – e ha sparato una prima serie di colpi – probabilmente tre – dalla finestrella circolare di un piano rialzato rispetto alla superficie esterna, per poi esploderne altri – per un totale di cinque – da una finestra più ampia e posta ancora più in alto. I colpi sarebbero stati esplosi «verso il buio», in particolare «verso i campi» oppure «in fondo, su un lontano capannone disabitato», comunque senza mai avere mirato al corpo di una delle persone presenti all’esterno, le quali sarebbero state localizzate dal custode solo approssimativamente, più che altro in base alla provenienza delle voci, dei rumori nonché dell’illuminazione delle torce impiegate dai presunti ladri. Ne è risultato comunque il ferimento mortale di uno degli intrusi, che è stato raggiunto da un proiettile nei pressi della scapola.
Come era prevedibile, il caso è stato fatto oggetto di particolare attenzione mediatica – il sindaco del comune di Valsamoggia, commentando “a caldo”, ha parlato di «fallimento dello Stato» – tanto che vengono proposti all’opinione pubblica aggiornamenti quotidiani, quantomeno nella stampa locale.
Quanto agli aspetti giuridici della vicenda, una particolarità rispetto a molti altri casi di questo filone riguarda il reato contestato. È stato reso noto che l’indagine procede con l’accusa provvisoria di omicidio preterintenzionale a carico del custode. Ciò lascia pensare che si ipotizzi di addebitargli di aver colpito la vittima (cioè di averle cagionato lesioni personali) di proposito o almeno con dolo eventuale – quest’ultima alternativa sembra tendenzialmente potersi conciliare con le dichiarazioni riportate dalla stampa per cui il soggetto avrebbe sparato nell’oscurità, senza quindi poter disporre di una visibilità “di sicurezza” – realizzando quale evento non voluto più grave la morte della vittima stessa.
L’ipotesi accusatoria è evidentemente alternativa rispetto al riconoscimento della legittima difesa, su cui la strategia difensiva del custode quasi certamente punterà, pur non essendo ancora chiaro se la partita si giocherà sul fronte della legittima difesa effettiva (art. 52 c.p.), di quella putativa (art. 59, 4° c.) oppure dell’eccesso colposo (art. 55 c.p.).
Quanto al testo dell’art. 52 c.p., che descrive la struttura della causa di giustificazione della legittima difesa, le novità introdotte di recente si riferiscono all’ipotesi c.d. domiciliare tipizzata nel 2006 e creano delle sostanziali presunzioni di liceità del comportamento difensivo attraverso il duplice ricorso all’avverbio «sempre»: nel 2° c. ciò avviene al fine di stabilire che «sussiste sempre il rapporto di proporzione» nell’uso di «un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere»; nel 4° c. la presunzione si riferisce letteralmente all’intera scriminante – «agisce sempre in stato di legittima difesa» – in favore di «colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone» (sui dubbi di costituzionalità di tali innovazioni, ad esempio, Gatta, Legittima difesa nel domicilio: considerazioni sui profili di legittimità costituzionale, a margine della lettera con la quale il Presidente della Repubblica ha comunicato la promulgazione della legge n. 36 del 2019, in DPC, 6 maggio 2019; Pulitanò, Legittima difesa. Ragioni della necessità e necessità di ragionevolezza, in DPC, n. 5/2019, pp. 205 ss.; prima dell’approvazione della riforma, in argomento, anche il documento dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale del luglio 2018, in DPC, 24 luglio 2018).
Nonostante i profili innovativi appena menzionati, sembra in salita per il custode la strada per ottenere un “pieno” riconoscimento della legittima difesa. Stando alle prime versioni dei fatti, seppur egli riferisce di aver udito a un certo punto gli estranei cercare di forzare la porta dell’edificio in cui egli si trovava con la moglie, non è affatto evidente che l’uomo si trovasse «costretto dalla necessità» di difesa di cui parla l’art. 52 c.p. Più precisamente, è quantomeno dubbio che fosse necessario reagire immediatamente con un comportamento lesivo, tanto più se si considerano fattori certamente rilevanti quali l’attualità del pericolo e la proiezione del pericolo stesso verso l’incolumità della coppia.
Tali elementi sarebbero stati più facilmente ponderabili se fosse emersa univocamente una reazione difensiva “più frontale”, come è tipico dei casi di legittima difesa, in cui la realizzazione del fatto di reato su cui si innesta la scriminante è dolosa. Qui, invece, la dinamica asseritamente accidentale del ferimento rappresenta un profilo di significativa peculiarità della vicenda bolognese. Accreditando tale versione, si perviene ad escludere imputazioni pesanti come quella per omicidio volontario e anche quella per omicidio preterintenzionale sembra problematicamente finire per dipendere da una figura controversa come il dolo eventuale (di lesioni personali), ma ciò che va evidenziato è che si provoca l’effetto collaterale di mettere sostanzialmente fuori gioco la legittima difesa. Tutto si giocherebbe allora sul piano dell’impiego delle cautele necessarie nell’esplosione di colpi di arma da fuoco a fini (non già direttamente difensivi) ma intimidatori. L’imputazione meno forzata diventerebbe quindi quella di omicidio colposo.
In tale prospettiva, per gli stessi motivi appena esplicitati, si rende poco plausibile pure il ricorso alla putatività della legittima difesa, cioè all’erronea percezione della presenza in concreto degli elementi di fatto su cui si basa la scriminante. Al riguardo, occorre peraltro ricordare che il pertinente dato normativo va di fatto integrato con l’orientamento ormai più che consolidato della giurisprudenza che richiede che l’errore sia “giustificato” o “ragionevole”; si badi: non per evitare la residua responsabilità colposa prevista dall’ultimo c. dell’art. 59 c.p., ma perché l’errore superi una sorta di soglia minima di rilevanza giuridica in questo contesto, con la discutibile implicazione che se l’errore viene giudicato irragionevole rimane ferma la responsabilità dolosa.
Un appiglio in favore dell’eccesso colposo potrebbe prima facie ravvisarsi nelle dichiarazioni a caldo del custode, che ha riferito di aver agito in condizioni di forte coinvolgimento emotivo. Il nuovo 2° c. dell’art. 55 c.p., riferendosi alla legittima difesa domiciliare, consente l’esclusione della responsabilità «in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto» (per riferimenti comparatistici, in particolare, Cadoppi, «Si nox furtum faxit, si im occisit, iure caesus esto». Riflessioni de lege ferenda sulla legittima difesa, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, Giuffrè, 2006, pp. 1377 ss.). Trattasi di uno scenario che potrebbe essere discusso laddove rimanesse pendente la contestazione di omicidio preterintenzionale e quindi di aver integrato con dolo (fosse anche eventuale) le lesioni personali, mentre una dinamica più radicalmente accidentale potrebbe rendersi difficilmente compatibile con la disciplina dell’eccesso colposo.
Ciò premesso, un elemento che senz’altro può risultare problematico da conciliare con la versione di chi abbia intenzione di sparare al solo scopo di intimorire è che li custode ha affermato di aver esploso i colpi di pistola da due punti diversi dello stabile in cui si trovava, ma – non sfugge – sempre da superfici rialzate rispetto al terreno intorno. Il cadavere è stato ritrovato a soli 20 metri dallo stabile; di talché non sarà semplice escludere che l’arma abbia sparato dall’alto verso il basso, alimentando così il sospetto che almeno una colpa rispetto al ferimento della vittima vi sia stata, pur essendo comunque possibile una deviazione del colpo: è proprio per chiarire profili del genere che sembra ineliminabile lo svolgimento di indagini.
Per un ordinamento che voglia prendere sul serio i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione, a cui la sensibilità è comunque imposta anche a livello sovranazionale per effetto dell’adesione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ben difficilmente si potrà pervenire a un regime normativo che possa legittimamente recepire alla lettera lo slogan (senz’altro efficace mediaticamente) “la difesa è sempre legittima”, slabbrando il concetto stesso di difesa e i requisiti costitutivi della scriminante.
Soprattutto, occorre avere chiaro che ancora meno verosimile sarebbe l’ambizione di precludere lo sviluppo di indagini e forse anche dei processi: prometterlo sarebbe come cercare di vendere la fontana di Trevi. Proprio come nel celebre film di Totò (Totòtruffa ‘62), in cui l’ingenuo acquirente viene “arrestato”, è chi ci crede che sopporta poi direttamente il costo economico – ciò vale nonostante la recente disposizione in tema di spese di giustizia, che infatti opera solo alla chiusura della vicenda giudiziaria e a condizione che l’agente venga riconosciuto non responsabile – e umano che il “modo di essere” della giustizia penale solitamente presenta all’indagato e poi imputato; peraltro in una stagione in cui quest’ultimo, in generale, rischia più che mai di vedere la propria vita in sospeso sine die. Un temperamento degli effetti della nuova disciplina della prescrizione del reato potrebbe qui derivare dall’inclusione dei processi in cui rilevi la legittima difesa domiciliare (così come l’eccesso colposo di legittima difesa nello stesso contesto) tra quelli per cui «è assicurata la priorità assoluta»: così l’art. 132-bis delle disposizioni di attuazione del c.p.p., per effetto di una modifica apportata dalla menzionata l. n. 36 del 2019.
Legittima difesa: il caso del custode della villa di Bazzano
Il contributo analizza le potenzialità e i limiti dell’applicazione della legittima difesa in un caso di uccisione con arma da fuoco di un presunto ladro da parte del custode di una villa. L’analisi rappresenta anche l’occasione per alcune considerazioni critiche in merito all’obiettivo di politica criminale di impedire lo svolgimento dei processi o persino delle indagini nei casi di legittima difesa “domiciliare”.
The paper focuses on the potential application of self-defence in a case where an alleged thief was killed with a firearm by the villa’s caretaker. Some critical considerations are addressed to the criminal policy aim of preventing trials or even investigations in cases of “domestic” self-defence.
Nei giorni in cui gli organi di stampa diffondono la notizia della condanna in primo grado a 13 anni di reclusione del gioielliere del catanese che nel febbraio 2008 (ormai dodici anni fa!) colpì mortalmente due rapinatori e ne ferì un terzo, la cronaca inizia ad occuparsi di un altro caso che mantiene vivo il tormentato dibattito sull’ambito applicativo della legittima difesa, la cui disciplina, come è noto, è stata recentemente riformata con la l. 26 aprile 2019, n. 36, che ha inciso direttamente sul testo dell’art. 52 c.p., ma ha anche integrato le previsioni sull’eccesso colposo (di legittima difesa) di cui all’art. 55 c.p.
Una notazione preliminare sul caso recente: le informazioni veicolate dalla stampa (in particolare da il Resto del Carlino e il Corriere della Sera) quanto alla ricostruzione del caso sono piuttosto univoche e sembra quindi possibile assumerle come base per alcune brevi considerazioni giuridiche, pur con la consapevolezza della precarietà di tali informazioni a fronte del corrente svolgimento delle opportune indagini da parte della magistratura.
Il custode di una villa di Bazzano (comune di Valsamoggia, provincia di Bologna) si trovava al momento dei fatti (in orario notturno, qualche ora prima dell’alba del 5 dicembre scorso) insieme alla moglie in uno degli edifici della proprietà, non abitata da altri in quei giorni, quando ha percepito la presenza di più persone giunte nell’area cortiliva, del tutto verosimilmente a scopo di furto. Per intimorire queste persone e indurle a desistere, il custode ha impugnato una pistola – pare regolarmente detenuta – e ha sparato una prima serie di colpi – probabilmente tre – dalla finestrella circolare di un piano rialzato rispetto alla superficie esterna, per poi esploderne altri – per un totale di cinque – da una finestra più ampia e posta ancora più in alto. I colpi sarebbero stati esplosi «verso il buio», in particolare «verso i campi» oppure «in fondo, su un lontano capannone disabitato», comunque senza mai avere mirato al corpo di una delle persone presenti all’esterno, le quali sarebbero state localizzate dal custode solo approssimativamente, più che altro in base alla provenienza delle voci, dei rumori nonché dell’illuminazione delle torce impiegate dai presunti ladri. Ne è risultato comunque il ferimento mortale di uno degli intrusi, che è stato raggiunto da un proiettile nei pressi della scapola.
Come era prevedibile, il caso è stato fatto oggetto di particolare attenzione mediatica – il sindaco del comune di Valsamoggia, commentando “a caldo”, ha parlato di «fallimento dello Stato» – tanto che vengono proposti all’opinione pubblica aggiornamenti quotidiani, quantomeno nella stampa locale.
Quanto agli aspetti giuridici della vicenda, una particolarità rispetto a molti altri casi di questo filone riguarda il reato contestato. È stato reso noto che l’indagine procede con l’accusa provvisoria di omicidio preterintenzionale a carico del custode. Ciò lascia pensare che si ipotizzi di addebitargli di aver colpito la vittima (cioè di averle cagionato lesioni personali) di proposito o almeno con dolo eventuale – quest’ultima alternativa sembra tendenzialmente potersi conciliare con le dichiarazioni riportate dalla stampa per cui il soggetto avrebbe sparato nell’oscurità, senza quindi poter disporre di una visibilità “di sicurezza” – realizzando quale evento non voluto più grave la morte della vittima stessa.
L’ipotesi accusatoria è evidentemente alternativa rispetto al riconoscimento della legittima difesa, su cui la strategia difensiva del custode quasi certamente punterà, pur non essendo ancora chiaro se la partita si giocherà sul fronte della legittima difesa effettiva (art. 52 c.p.), di quella putativa (art. 59, 4° c.) oppure dell’eccesso colposo (art. 55 c.p.).
Quanto al testo dell’art. 52 c.p., che descrive la struttura della causa di giustificazione della legittima difesa, le novità introdotte di recente si riferiscono all’ipotesi c.d. domiciliare tipizzata nel 2006 e creano delle sostanziali presunzioni di liceità del comportamento difensivo attraverso il duplice ricorso all’avverbio «sempre»: nel 2° c. ciò avviene al fine di stabilire che «sussiste sempre il rapporto di proporzione» nell’uso di «un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere»; nel 4° c. la presunzione si riferisce letteralmente all’intera scriminante – «agisce sempre in stato di legittima difesa» – in favore di «colui che compie un atto per respingere l’intrusione posta in essere, con violenza o minaccia di uso di armi o di altri mezzi di coazione fisica, da parte di una o più persone» (sui dubbi di costituzionalità di tali innovazioni, ad esempio, Gatta, Legittima difesa nel domicilio: considerazioni sui profili di legittimità costituzionale, a margine della lettera con la quale il Presidente della Repubblica ha comunicato la promulgazione della legge n. 36 del 2019, in DPC, 6 maggio 2019; Pulitanò, Legittima difesa. Ragioni della necessità e necessità di ragionevolezza, in DPC, n. 5/2019, pp. 205 ss.; prima dell’approvazione della riforma, in argomento, anche il documento dell’Associazione Italiana dei Professori di Diritto Penale del luglio 2018, in DPC, 24 luglio 2018).
Nonostante i profili innovativi appena menzionati, sembra in salita per il custode la strada per ottenere un “pieno” riconoscimento della legittima difesa. Stando alle prime versioni dei fatti, seppur egli riferisce di aver udito a un certo punto gli estranei cercare di forzare la porta dell’edificio in cui egli si trovava con la moglie, non è affatto evidente che l’uomo si trovasse «costretto dalla necessità» di difesa di cui parla l’art. 52 c.p. Più precisamente, è quantomeno dubbio che fosse necessario reagire immediatamente con un comportamento lesivo, tanto più se si considerano fattori certamente rilevanti quali l’attualità del pericolo e la proiezione del pericolo stesso verso l’incolumità della coppia.
Tali elementi sarebbero stati più facilmente ponderabili se fosse emersa univocamente una reazione difensiva “più frontale”, come è tipico dei casi di legittima difesa, in cui la realizzazione del fatto di reato su cui si innesta la scriminante è dolosa. Qui, invece, la dinamica asseritamente accidentale del ferimento rappresenta un profilo di significativa peculiarità della vicenda bolognese. Accreditando tale versione, si perviene ad escludere imputazioni pesanti come quella per omicidio volontario e anche quella per omicidio preterintenzionale sembra problematicamente finire per dipendere da una figura controversa come il dolo eventuale (di lesioni personali), ma ciò che va evidenziato è che si provoca l’effetto collaterale di mettere sostanzialmente fuori gioco la legittima difesa. Tutto si giocherebbe allora sul piano dell’impiego delle cautele necessarie nell’esplosione di colpi di arma da fuoco a fini (non già direttamente difensivi) ma intimidatori. L’imputazione meno forzata diventerebbe quindi quella di omicidio colposo.
In tale prospettiva, per gli stessi motivi appena esplicitati, si rende poco plausibile pure il ricorso alla putatività della legittima difesa, cioè all’erronea percezione della presenza in concreto degli elementi di fatto su cui si basa la scriminante. Al riguardo, occorre peraltro ricordare che il pertinente dato normativo va di fatto integrato con l’orientamento ormai più che consolidato della giurisprudenza che richiede che l’errore sia “giustificato” o “ragionevole”; si badi: non per evitare la residua responsabilità colposa prevista dall’ultimo c. dell’art. 59 c.p., ma perché l’errore superi una sorta di soglia minima di rilevanza giuridica in questo contesto, con la discutibile implicazione che se l’errore viene giudicato irragionevole rimane ferma la responsabilità dolosa.
Un appiglio in favore dell’eccesso colposo potrebbe prima facie ravvisarsi nelle dichiarazioni a caldo del custode, che ha riferito di aver agito in condizioni di forte coinvolgimento emotivo. Il nuovo 2° c. dell’art. 55 c.p., riferendosi alla legittima difesa domiciliare, consente l’esclusione della responsabilità «in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto» (per riferimenti comparatistici, in particolare, Cadoppi, «Si nox furtum faxit, si im occisit, iure caesus esto». Riflessioni de lege ferenda sulla legittima difesa, in Studi in onore di Giorgio Marinucci, Giuffrè, 2006, pp. 1377 ss.). Trattasi di uno scenario che potrebbe essere discusso laddove rimanesse pendente la contestazione di omicidio preterintenzionale e quindi di aver integrato con dolo (fosse anche eventuale) le lesioni personali, mentre una dinamica più radicalmente accidentale potrebbe rendersi difficilmente compatibile con la disciplina dell’eccesso colposo.
Ciò premesso, un elemento che senz’altro può risultare problematico da conciliare con la versione di chi abbia intenzione di sparare al solo scopo di intimorire è che li custode ha affermato di aver esploso i colpi di pistola da due punti diversi dello stabile in cui si trovava, ma – non sfugge – sempre da superfici rialzate rispetto al terreno intorno. Il cadavere è stato ritrovato a soli 20 metri dallo stabile; di talché non sarà semplice escludere che l’arma abbia sparato dall’alto verso il basso, alimentando così il sospetto che almeno una colpa rispetto al ferimento della vittima vi sia stata, pur essendo comunque possibile una deviazione del colpo: è proprio per chiarire profili del genere che sembra ineliminabile lo svolgimento di indagini.
Per un ordinamento che voglia prendere sul serio i diritti fondamentali riconosciuti dalla Costituzione, a cui la sensibilità è comunque imposta anche a livello sovranazionale per effetto dell’adesione alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo, ben difficilmente si potrà pervenire a un regime normativo che possa legittimamente recepire alla lettera lo slogan (senz’altro efficace mediaticamente) “la difesa è sempre legittima”, slabbrando il concetto stesso di difesa e i requisiti costitutivi della scriminante.
Soprattutto, occorre avere chiaro che ancora meno verosimile sarebbe l’ambizione di precludere lo sviluppo di indagini e forse anche dei processi: prometterlo sarebbe come cercare di vendere la fontana di Trevi. Proprio come nel celebre film di Totò (Totòtruffa ‘62), in cui l’ingenuo acquirente viene “arrestato”, è chi ci crede che sopporta poi direttamente il costo economico – ciò vale nonostante la recente disposizione in tema di spese di giustizia, che infatti opera solo alla chiusura della vicenda giudiziaria e a condizione che l’agente venga riconosciuto non responsabile – e umano che il “modo di essere” della giustizia penale solitamente presenta all’indagato e poi imputato; peraltro in una stagione in cui quest’ultimo, in generale, rischia più che mai di vedere la propria vita in sospeso sine die. Un temperamento degli effetti della nuova disciplina della prescrizione del reato potrebbe qui derivare dall’inclusione dei processi in cui rilevi la legittima difesa domiciliare (così come l’eccesso colposo di legittima difesa nello stesso contesto) tra quelli per cui «è assicurata la priorità assoluta»: così l’art. 132-bis delle disposizioni di attuazione del c.p.p., per effetto di una modifica apportata dalla menzionata l. n. 36 del 2019.
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