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Lettera alla Presidente della Commissione Giustizia del Senato – Avv. Giulia Bongiorno

Il differimento dell’entrata in vigore del d. lgs. n. 150 del 2022, per effetto del d.l. n. 162 del 2022, consente qualche più meditata riflessione che la breve vacatio legis iniziale non aveva consentito di svolgere compiutamente. 

Differimento da ritenersi opportuno, in quanto non era maturata, né nella magistratura (sotto il profilo organizzativo), né nell’avvocatura (sotto l’aspetto della piena conoscenza della disciplina e dei suoi risvolti) la piena consapevolezza del peso delle modifiche introdotte, in settori diversi ma sicuramente innovativi e fortemente connessi.

La prima questione è quella relativa alla possibilità di applicare la nuova disciplina durante la vacatio legis. Nonostante qualche diversa opinione, al quesito deve darsi risposta negativa. Considerando sia le regole generali operanti in materia (art. 11 preleggi) sia gli espressi riferimenti variamente presenti nel d. lgs. citato all’entrata in vigore della legge.

Basterebbe considerare in via esemplificativa un elemento: come si potrebbero applicare le nuove regole di giudizio di cui all’art. 408 c.p.p., in pendenza dell’art. 125 disp. att. di cui l’art. 98 del d. lgs. n. 150 dove prevede l’abrogazione di quest’ultima disposizione solo con la decorrenza dall’entrata in vigore della legge.

La seconda questione che richiede attenzione è quella relativa alla disciplina transitoria, in ordine alla quale, al di là della ricostruzione degli effetti di alcune previsioni, si segnalano carenze in ordine a situazioni che richiedono (e avrebbero richiesto) un intervento puntuale del legislatore.

Sempre in via interpretativa: quali sono gli effetti del differimento dell’uso degli strumenti della videoripresa, dovendosi comunque ritenere operante il diritto alla ripetizione dell’atto, mancando lo strumento; oppure, mancando lo strumento si deve ritenere che l’attuale previsione vada interpretata come ricostruita dalle Sezioni Unite Bajrami (questione relativa all’art. 495, comma 4 ter, c.p.p.).

Quanto al secondo profilo sarebbe necessario chiarire il regime transitorio delle indagini preliminari relative alla notitiae criminis iscritte precedentemente all’entrata in vigore della legge, precisandone la decorrenza rispetto alle nuove previsioni (art. 335 bis c.p.p.; artt. 415 bis e 415 ter c.p.p.; non trascurando il problema dei nuovi termini).

La terza questione è connessa alle ricadute delle regole generali sia in relazione alla disciplina sostanziale, sia a quella processuale penale.

Se il principio di irretroattività delle norme sfavorevoli e quello dell’operatività della lex mitior consentono di risolvere molti dubbi, il discorso è più complesso per quanto attiene alla regola tempus regit actum che governa l’attività processuale.

A tale proposito si pongono interrogativi in ordine all’applicabilità della nuova regola di giudizio, risolta in favore dell’Ufficio del Massimario, ma che richiederebbe una esplicita presa di posizione legislativa nonché le reiterate segnalazioni delle ricadute causate dall’abrogazione dell’art. 582, comma 2 e dell’art. 583 c.pp. In particolare a quest’ultima situazione appare indispensabile dare una risposta, non tanto in termini interpretativi, dovendosi ritenere pacifica la sola operatività del comma 1 dell’art. 582 c.p.p. per le impugnazioni proposte dal 1° gennaio, ma soprattutto integrando le disposizioni in materia fino all’entrata a regime dell’art. 582 c.p.p. riformato.

La quarta questione riguarda le modifiche che potrebbero essere disposte dal Parlamento sia ora, in sede di conversione del d.l. n. 162 del 2022, sia successivamente in via ordinaria (senza entrare nella questione dell’operatività della sola delega).

Qui il campo delle opzioni è molto vasto, coinvolgendo sia previsioni di formulazione a dir poco infelice e scientificamente carente (art. 129 bis c.p.p.), sia previsioni di imprecisa formulazione (art. 175 bis disp. att. c.p.p.), sia norme fortemente discutibili in termini sistematici e forse anche di dubbia costituzionalità (art. 423, comma 1 bis, c.p.p.).

Resta un dato: prima che sia la giurisprudenza – con la sua vocazione creativa – ad impadronirsi della riforma Cartabia, è meglio un intervento del legislatore, anche in relazione ai criteri di priorità, attualmente schermati nel modello organizzativo delle procure.

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