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Lo smontaggio e cannibalizzazione di un’autovettura non integrano il reato di autoriciclaggio ex art 648-ter1 c.p.

Cass., Pen., Sez. II, 11 luglio 2019 (dep. 10 ottobre 2019), n. 41686

La vicenda sottoposta alla Corte di Cassazione trae origine dalla condotta dell’imputato che, dopo aver commesso il delitto di furto di una autovettura, veniva sorpreso nell’atto di distruzione della targa e cannibalizzazione di alcuni pezzi smontati dalla stessa. L’imputato veniva quindi condannato dalla Corte territoriale per i reati di furto ed autoriciclaggio.

La difesa nel ricorso contesta il mancato assorbimento del delitto di furto in quello di cui all’art 648-ter1 c.p.. La censura viene prevedibilmente disattesa stante il pacifico concorso tra le norme in considerazione della presenza dell’incipit “avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo”, che segnala inequivocabilmente la punibilità per le condotte posteriori al delitto presupposto.

La Suprema Corte ritiene, in merito al caso concreto alla stessa sottoposto, di dover censurare la sentenza di merito non per il mancato assorbimento nel reato di furto delle condotte successive poste in essere dal reo, piuttosto, perché le condotte di autoriciclaggio, ex art 648-ter1 c.p., non ricomprendono quelle operazioni di mero “taroccamento” ovverosia di intervento sul bene oggetto di furto, tese esclusivamente ad ostacolarne l’identificazione della provenienza delittuosa.

Si evidenzia, infatti, che il legislatore ha modellato il reato ex art 648-ter1 c.p. sempre attorno alla condotta di reimpiego, come nel delitto di riciclaggio, ma lo ha connotato di un quid pluris rispetto a quest’ultimo, non rilevando le condotte di semplice sostituzione o trasferimento del bene provento di attività illecita (condotte che invece integrano il reato ex art 648 c.p.).

La pronuncia si presenta conforme ad altre precedenti: ad esempio in materia di reati fallimentari, la Cassazione con sentenza n. 38919 del 2019 (in C.E.D. Cass n. 276853-01) ha statuito che non integra la condotta di autoriciclaggio il trasferimento di somme, oggetto di distrazione fallimentare, a favore di imprese operative poiché, tale condotta, non è connotata da quel disvalore maggiore che denoti una reale attitudine dissimulatoria rispetto alla provenienza delittuosa del bene.

 

 

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