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L’oggetto materiale della bancarotta fraudolenta: non sono oggetto di distrazione le quote sociali appartenenti ai soci

Corte di cassazione, Sez. V, 5 marzo 2020, n. 12949 – Vessichelli Presidente – Romano Relatore – Orsi P.M.

Cass., Sez. V, 5 marzo 2020, n. 12949

 

Con la sentenza che si commenta, la Corte di cassazione è tornata a pronunciarsi sul tema dell’oggetto materiale nel delitto di bancarotta fraudolenta.

Nello specifico, viene contestato agli imputati di aver indebitato la società fallita per complessivi Euro 484.277,46 (importo pari all’ammontare dei crediti insinuati al passivo fallimentare) e di avere ceduto le quote della società ad un soggetto, divenuto amministratore della società; viene altresì contestato di avere poi trasferito la sede legale in altro luogo, omettendo il pagamento dei debiti; infine, viene imputato agli stessi soggetti anche di aver occultato o comunque sottratto le scritture contabili in modo da non consentire di conoscere la sorte delle attività patrimoniali presenti nel prospetto contabile per un importo di Euro 489.686,25, e quindi allo scopo di arrecare danno ai creditori sociali.

Di fronte a simile impianto accusatorio, la Corte di appello di Roma, confermando la sentenza del Tribunale di Roma, ha affermato la responsabilità degli imputati per concorso nel delitto di bancarotta ex art. 216, co. 2. n. 2 legge fall. e nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale, reati unificati in un unico delitto di bancarotta fraudolenta aggravato ai sensi dell’art. 219, co. 2, n. 1 legge fall.

La Corte di cassazione, dal canto suo, ha annullato con rinvio la sentenza della Corte di appello di Roma, fornendo un interessante principio di diritto relativo all’oggetto materiale in tema di bancarotta fraudolenta.

A tal riguardo, infatti, la Corte ha asserito che ai fini della configurabilità del reato di bancarotta fraudolenta è necessario che la distrazione sia riferita a rapporti giuridicamente ed economicamente valutabili riferibili alla società fallita, con la conseguenza che non possono costituire oggetto di distrazione le quote sociali appartenenti ai singoli soci, a prescindere dalla fittizietà o meno della loro cessione.

A ben vedere, tale orientamento appare consolidato nella giurisprudenza di legittimità; in senso conforme si veda Sez. V, 8 marzo 2006, n. 9813, in C.E.D. Cass., n. 234242 – 01.

Per uno sguardo in dottrina in tema di oggetto materiale nel delitto di bancarotta fraudolenta, si veda, ex multis. GAMBARDELLA, Condotte economiche e responsabilità penale, Giappichelli, 2020, p. 226 ss.; oppure PEDRAZZI, Riflessioni sulla lesività della bancarotta, in AA. VV., Studi in memoria di Giacomo Delitala, Giuffrè, 1984, vol. II, p. 1111 ss.

 

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