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L’ordinanza del Gup di Catania nel caso Gregoretti: in aula il Premier Conte ed alcuni ministri
Il 3 ottobre u.s. il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Catania, nella persona del Dott. Nunzio Sarpietro, ha emesso, nell’ambito del c.d. “Caso Gregoretti”, che vede imputato l’On. Matteo Salvini, un’ordinanza ai sensi dell’art. 422 c.p.p., al fine di assumere ulteriori prove ed, in particolare, di acquisire documentazione e di procedere all’assunzione testimoniale di soggetti qualificati e informati sui fatti di causa.
Riportiamo qui di seguito la parte motiva dell’ordinanza:
Premesso che la vicenda processuale in esame appare del tutto singolare, giacché ci si trova di fronte ad un manifesto contrasto di giudizi tra la Procura Distrettuale della Repubblica di Catania e il Tribunale di Catania – Sez. Reati Ministeriali ex art. 7 L. Cost. n. 1/1989 -; per cui la detta Procura all’odierna udienza ha continuato a richiedere l’adozione di una sentenza di non luogo a procedere nei confronti dell’imputato, reiterando la richiesta di archiviazione presentata a suo tempo al Tribunale dei Ministri e da questo non accolta, avendo il 28/11/2019 formulato il capo di imputazione di sequestro di persona aggravato; Ritenuto che il compito di quest’organo giudicante, pertanto, assume una essenza di complessità e di particolare impegno per quel che riguarda l’analisi e la valutazione dei dati probatori acquisiti; non essendo revocabile in dubbio che il fascicolo del procedimento fornisce elementi anche di carattere contraddittorio ai fini della prospettazione accusatoria; Ritenuto che nella relazione del 28/11/2019, in merito alla possibile qualificazione della condotta dell’inquisito come atto politico, e perciò sottratto alla sindacabilità del giudice penale, il Tribunale dei Ministri ha stigmatizzato che “Mentre l’atto amministrativo incide su un oggetto specifico e circoscritto, disponendo in modo diretto ed immediato su posizioni individuali, in quanto volto a trovare il migliore assetto possibile per gli interessi specificatamente coinvolti in una data fattispecie, di contro l’atto politico è emanato dall’organo esecutivo nella determinazione del proprio indirizzo di maggioranza, perseguendo fini generali, che non presentano connessione con il caso concreto”; Rilevato che il Tribunale dei Ministri ha, quindi, negato la qualificazione di atto politico alla condotta del Ministro dell’Interno all’epoca dei fatti, ritenendo che quanto accaduto sia dovuto a valutazioni di “ragioni politiche”; Considerato che questo presidente ritiene di dover assumere prove che appaiono essenziali per la decisione di merito, ai sensi dell’art. 422 c.p.p.; Ritenuto che le ulteriori prove da assumere debbono procedere in due diverse direzioni, una attinente acquisizioni documentali ed una riguardante la assunzione testimoniale di soggetti qualificati e informati sui fatti di causa; Ritenuto, pertanto, che occorre dare mandato alla Polizia Giudiziaria di accertare quanti e quali episodi di sbarchi di migranti, simili sotto il profilo degli accadimenti a quello della nave “Gregoretti”, si siano verificati nel periodo in cui l’inquisito rivestiva la carica 2 di Ministro dell’Interno; estendendo l’accertamento anche agli sbarchi avvenuti successivamente, quando è cambiata la compagine di Governo (Governo Conte 2); Ritenuto che detto accertamento deve appurare le seguenti circostanze: • data dell’evento; • narrazione degli accadimenti che hanno preceduto lo sbarco; • specificazione della data di indicazione del POS e dell’organo che lo ha adottato; • verifica degli eventuali procedimenti penali instaurati in relazione ai diversi eventi di sbarco con acquisizione dei relativi atti e con l’accertamento dei provvedimenti adottati eventualmente dall’Autorità Giudiziaria; Ritenuto, infine, che al fine di effettuare una adeguata verifica della politica adottata a livello governativo in materia di migrazione all’epoca dei fatti e in relazione ai rapporti con l’Unione Europea, anche con riferimento al cosiddetto Patto del Governo, occorre assumere a verbale il Presidente del Consiglio in carica, Giuseppe Conte; l’allora Vice Presidente del Consiglio, Luigi Di Maio; il Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture, Danilo Toninelli; il Ministro della Difesa all’epoca dei fatti, Elisabetta Trenta; l’Ambasciatore Maurizio Massari e l’attuale Ministro degli Interni, Luciana Lamorgese.
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La Consulta si pronuncia sulla incompatibilità del G.i.p. a pronunciarsi sulla nuova richiesta di decreto penale di condanna: inammissibili le q.l.c.
Sospensione della pena e non menzione della condanna nel casellario: illegittimità costituzionale parziale.
Foglio di via del Questore: per la Consulta non è necessaria la convalida del giudice.
La Consulta sull’obbligo di testimoniare del prossimo congiunto dell’imputato che sia persona offesa dal reato.
La Consulta si pronuncia sulla incompatibilità del G.i.p. a pronunciarsi sulla nuova richiesta di decreto penale di condanna: inammissibili le q.l.c.
Sospensione della pena e non menzione della condanna nel casellario: illegittimità costituzionale parziale.
Foglio di via del Questore: per la Consulta non è necessaria la convalida del giudice.