Le questioni di competenza per territorio, nonostante il ricorso alla perpetuatio iurisdictionis hanno rappresentato (come si è dimostrato in alcune significative vicende processuali) una autentica “mina vagante” sulle conclusioni del processo, in quanto il loro riconoscimento tardivo se non addirittura in limine iudici ha condotto alla caducazione del processo. Anche per questa ragione, la Riforma Cartabia ha introdotto l’art. 24 bis c.p.p. a mente del quale: “Prima della conclusione dell’udienza preliminare o, se questa manchi, entro il termine previsto dall’articolo 491, comma 1, la questione concernente la competenza per territorio può essere rimessa, anche di ufficio, alla Corte di cassazione. Entro il termine previsto dall’articolo 491, comma 1, può essere altresì rimessa alla Corte di cassazione la questione concernente la competenza per territorio riproposta ai sensi dell’articolo 21, comma 2. Il giudice, nei casi di cui al comma 1, pronuncia ordinanza con la quale rimette alla Corte di cassazione gli atti necessari alla risoluzione della questione, con l’indicazione delle parti e dei difensori. La Corte di cassazione decide in camera di consiglio secondo le forme previste dall’articolo 127 e, se dichiara l’incompetenza del giudice che procede, ordina la trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il giudice competente. L’estratto della sentenza è immediatamente comunicato al giudice che ha rimesso la questione e, quando diverso, al giudice competente, nonché al pubblico ministero presso i medesimi giudici ed è notificato alle parti private. Il termine previsto dall’articolo 27 decorre dalla comunicazione effettuata a norma del comma 4. La parte che ha eccepito l’incompetenza per territorio, senza chiedere contestualmente la rimessione della decisione alla Corte di cassazione, non può più riproporre l’eccezione nel corso del procedimento”. (la previsione opera dal 30.12.2022).
Si sono prospettate da subito non poche questioni applicative sia in ordine ai poteri – diritti della parti (alcune interessate allo spostamento ed altre contrarie al trasferimento del processo in altra sede) ed ai poteri – doveri del giudice, in relazione al contenuto dell’ordinanza e degli eventuali allegati (il fascicolo), sia in ordine ai poteri in materia della Cassazione.
Innestata da una trasmissione da parte del giudice di una richiesta di rimessione, limitata ad una mera presa d’atto delle eccezioni di incompetenza territoriale proposte dall’imputato, con la sentenza n. 31809 del 21.07.2023 la Cassazione ha meglio precisato contenuti e significato della previsione. Il Supremo Collegio chiarisce che la Corte di Cassazione non è giudice di merito della questione della competenza per territorio non essendo chiamata e non potendo valutare gli atti e che le modalità ed i tempi attraverso i quali la questione viene prospettata al giudice ovvero egli stesso la sollevi d’ufficio, chiariscono, unitamente al riferimento alla “trasmissione degli atti necessari” alla risoluzione della questione, che il giudice deve motivare l’ordinanza di rimessione alla Corte di Cassazione. Del resto, non trattandosi neppure di impugnazione, il giudice deve procedere alla ricostruzione del fatto processuale nella sua dimensione empirica e storica e deve precisamente individuare tutti gli elementi che rilevano ai fini della determinazione della competenza.
La questione di competenza territoriale, in altri termini, costituisce un tema che risulta dalla concreta combinazione di fattori che rilevano ai fini della decisione, fattori che devono essere, con chiarezza, enucleati nell’ordinanza di rinvio che deve illustrarne l’incidenza sulla questione della competenza per territorio.
Conseguentemente, il Supremo Collegio precisa che deve essere devoluta alla Corte di cassazione una “questione” giuridica sulla competenza territoriale in cui vengono illustrate le ragioni della controversia e non possono, viceversa, devolversi alla Corte di cassazione questioni che attengono alla ricostruzione dei fatti, anche processuali, estranee alla funzione di legittimità.
Addenda: Cass., sez. I, 12 aprile 2023, n. 20612; Cass., sez. II, 13 luglio 2023, n. 30721; Cass., sez. II, 18 luglio 2023, n. 36768 (ove si esclude effetto sospensivo del processo); Cass.. sez. VII, 15 settembre 2023, n. 40715 (con riferimento a processi cumulativi); Cass., sez. V, 19 settembre 2023, n. 41022.