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Magistratura (poco) democratica. Il travagliato rapporto tra diritto di cronaca e critica giudiziaria e delitto di diffamazione

Riflessioni a margine della sentenza del Tribunale di Roma, Sez. VII, 29 novembre 2021, n. 9689.

SOMMARIO:

I. Quis custodiet custodes ipsos?

II. Il travagliato rapporto tra l’esercizio dei diritti di cronaca e critica giudiziaria e il delitto di diffamazione

III. La sentenza in commento

IV. Chiose finali

Abstract: Il presente contributo intende ragionare, traendo spunto da una recentissima pronuncia del Tribunale capitolino, sul travagliato rapporto tra la diffamazione e l’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca e critica giudiziaria nell’era dei nuovi media. A tal fine si ritiene utile analizzare il diritto positivo e vivente sul punto, evidenziando il primario rilievo del succitato diritto nel difficile equilibrio di pesi e contrappesi imprescindibili per un corretto esercizio dei Poteri dello Stato, debitamente separati in ossequio alla tradizione illuminista.

Abstract: The aim of this article is to reason on the troubled relationship between crime of contempt and the reason for justification of the exercise of the right to report and judicial criticism in the era of new media, picking it up from a very recent ruling by the Court of Rome. To this end it is considered useful to analyze the statute law and case law, in order to underline the primary importance of the aforementioned right in the difficult equilibrium of checks and balances essential for a correct exercise of the State Powers, duly separated in accordance with the Enlightenment tradition.

I. Quis custodiet custodes ipsos?

Platone nella sua “Repubblica” invitava i custodi dello Stato a guardarsi dall’ubriachezza, per non avere essi stessi bisogno di esser sorvegliati.

Oggi nella nostra Repubblica, non dobbiamo guardarci tanto dall’ “ebbrezza” stricto sensu dei custodi del diritto, quanto dal fatto che taluni di essi sembrino talvolta peccare impunemente di ybris e che, spesso, lascino trasparire un certo desiderio di “apparire”, anche a discapito della funzione ricoperta e – cosa assai più grave – anche a costo di privare non solo della libertà ma soprattutto della serenità i malcapitati iscritti – sine grano salis – nel registro degli indagati.

La presente riflessione è figlia della lettura di una recente – e affatto condivisa – pronuncia di merito del Tribunale capitolino che pare, a ben vedere, esser frutto di quella che, a modesto avviso dello scrivente, è una inappropriata idea del giudicante di una “intangibilità e indiscutibilità” dell’operato della magistratura requirente.

Tale pronuncia pare recidere di netto quel «filo quasi trasparente ma robustissimo che collega l’art. 21 Cost. all’art. 101»1.

Correndo il rischio – concreto, atteso il tenore del provvedimento in commento – di incappare in “contestazioni”, con il presente contributo si intende esercitare il diritto – negato al giornalista imputato e condannato in primo grado nel procedimento de quo – di critica giudiziaria2.

Preme, infatti, evidenziare la manifesta compressione ad opera del provvedimento in commento del predetto diritto, garantito dall’Art. 21 della Carta costituzionale, in ragione di quella che, ad avviso dello scrivente, non è null’altro che una insindacabilità delle azioni di coloro i quali sono investiti del più delicato potere costituzionale: l’esercizio della giurisdizione.

Prima di analizzare i profili giuridici della vicenda e prima di esternare le riflessioni che ne conseguono, mette conto rappresentare il fatto oggetto di contestazione nel procedimento in parola: la manifestazione a mezzo social network da parte di un noto giornalista del proprio dissenso rispetto all’operato – rivelatosi a posteriori del tutto fallimentare – di un Pubblico Ministero assai mediatico.

Le osservazioni “diffamatorie” oggetto di contestazione sono sostanzialmente due: l’accusa di aver sperperato invano i soldi dei contribuenti e l’auspicio di una futura espulsione dello stesso dai ranghi della magistratura in ragione delle sue attività investigative piuttosto ardite e fantasiose.

Per tali esternazioni l’imputato è stato ritenuto colpevole in primo grado del delitto di diffamazione aggravata, con condanna alla pena di € 600,00 di multa.

II. Il travagliato rapporto tra l’esercizio dei diritti di cronaca e critica giudiziaria e il delitto di diffamazione

Il delitto di diffamazione, com’è noto, è posto a tutela del bene giuridico dell’onore e punisce chiunque, comunicando con più persone, offenda l’altrui reputazione, da intendersi come la considerazione che i consociati hanno di una certa persona.

L’antigiuridicità della condotta, tuttavia, può essere elisa dalla esimente di cui all’art. 51 c.p., ovverosia dall’esercizio di un diritto da parte del soggetto agente.
La predetta scriminante, secondo la giurisprudenza di legittimità, è stata sovente ritenuta operante laddove l’agente abbia esercitato il proprio diritto, costituzionalmente garantito, alla libera manifestazione del pensiero o, ancora, il diritto alla libertà di informazione4.

Nella condivisibile ottica della Suprema Corte prevale il diritto alla libertà di informazione (c.d. diritto di cronaca) e si comprimono gli altri diritti (fra i quali l’onore) al ricorrere di tre presupposti: verità, continenza, interesse pubblico5.

Il fatto asseritamente diffamatorio, come narrato, deve rispondere a verità. Si onera, dunque, l’agente di verificare l’attendibilità della fonte da cui ha tratto la notizia, prima della diffusione della stessa.

Chiaramente esente da rimprovero penalistico dovrebbe, a rigore, essere la condotta del giornalista che erroneamente abbia supposto veridica la notizia propalata.

La c.d. verità putativa si ha, infatti, laddove il giornalista pubblichi una notizia ritenendola in buona fede rispondente a verità ma che poi sia risultata falsa.

In tali ipotesi sarebbe possibile ritenere sussistente la scusante (non più scriminante) dell’esercizio putativo del diritto di critica. Laddove, infatti, non sussistano gli estremi oggettivi dell’esimente ma vi sia un’erronea supposizione degli stessi – anche se gravemente colpevole – da parte dell’agente, ciò va ad incidere non più sull’antigiuridicità del fatto ma sulla rimproverabilità soggettiva dell’agente, con conseguente esclusione del dolo.

Dovrebbero, peraltro, a rigore, tenersi in considerazione le peculiarità del mezzo, che – come quello utilizzato nel caso oggetto della sentenza in commento, ovverosia twitter – può rendere difficoltosa la verifica in ordine alle origini della notizia6. In tali ipotesi si dovrebbe accertare se «quell’agente concreto, nelle circostanze concrete nelle quali si è trovato ad agire, si fosse davvero persuaso della sussistenza della situazione scriminante»7.

In maniera del tutto inappropriata, ad avviso dello scrivente, il diritto vivente e parte della dottrina richiedono – a tal fine – il previo accertamento perito e diligente da parte del giornalista circa la attendibilità delle fonti da cui la notizia è stata tratta.

Più nello specifico, per come recentemente ribadito persino dalla Consulta8, il giornalista dovrebbe fornire la prova rigorosa del minuzioso accertamento dei fatti prodromico alla pubblicazione, per vincere ogni dubbio e incertezza in ordine alla verità sostanziale dei fatti narrati, così facendo avvicinare l’ipotesi dell’esimente putativa alla prova del caso fortuito.

Per converso, nell’ottica dell’autore, la natura dolosa del delitto di diffamazione e l’onere in capo alla pubblica accusa dell’accertamento del dolo del delitto stesso sono ontologicamente incompatibili con una eventuale condanna dell’agente che – seppur per sua grave colpa – abbia erroneamente ritenuto veridica la notizia riportata.

A ben vedere, l’eventuale dubbio circa il verificarsi di un errore rappresentativo in capo all’agente afferente alla presunta sussistenza della verità e dunque la configurabilità dell’esimente dovrebbe portare ad un’assoluzione, in quanto vi sarebbe un ragionevole dubbio relativo all’integrazione di uno degli elementi costitutivi essenziali della fattispecie: il dolo.

D’altra parte, la lettura resa dal diritto vivente pare del tutto inconciliabile con il diritto positivo.

Infatti, l’art. 59 co. 4 c.p. giammai prevede l’esclusione della esimente putativa in caso di colpa, anche grave, ipotizzando, per converso, la possibilità di una responsabilità colposa, solo laddove prevista dalla legge per il reato in contestazione.

Oltre all’appena dibattuto requisito della verità del fatto, ai fini dell’integrazione dell’esimente dell’esercizio del diritto di cronaca giudiziaria dovrebbe sussistere anche l’interesse pubblico alla conoscenza del fatto (c.d. limite della rilevanza).

Infine, si richiede la correttezza formale dell’esposizione e l’adeguatezza linguistica della propalazione (c.d. limite della continenza espositiva).

Il fatto deve, dunque, essere narrato misuratamente, senza trasmodare in gratuite aggressioni all’altrui reputazione e dignità personale. Tale requisito deve essere verificato in concreto dal giudice in stretta aderenza al contesto nel quale l’affermazione è stata resa. Si ammette, in ogni caso, la possibilità di una certa coloritura dell’informazione, tenendo conto della notorietà e del rilievo delle vicende narrate.

Laddove ricorrano tutti e tre i requisiti finora illustrati, per la Suprema Corte, la rilevanza penale di eventuali condotte diffamatorie sarà esclusa.

Ben differente è, invece, l’ipotesi di esercizio del diritto di critica giudiziaria.

In relazione a tale differente diritto del consociato la Suprema Corte ha precisato che un corretto esercizio dello stesso presuppone il rispetto dei limiti della pertinenza o rilevanza e della continenza, che impone di non trasmodare, quindi, in gratuiti argumenta ad hominem10.

Non può poi prescindersi dal requisito della verità del fatto storico posto a fondamento della elaborazione critica. Di talché l’esimente non è applicabile qualora l’agente manipoli dolosamente le notizie o le rappresenti in maniera tale che, per quanto il risultato complessivo contenga un nucleo di verità, ne risulti stravolto il fatto, inteso come accadimento di vita puntualmente determinato, riferito a soggetti specificamente individuati11.

Tale esimente e il travagliato rapporto della stessa con la fattispecie di diffamazione a mezzo stampa/tv/social ha interessato in svariate occasioni i giudici di legittimità, anche in ragione della elevata ricorrenza di articoli o di interventi aspramente critici rispetto alle decisioni giurisdizionali.

D’altra parte, chi scrive non condivide affatto il punto di vista di coloro i quali ritengono che i provvedimenti giurisdizionali, specie se definitivi, non si discutano.

Al contrario, si ritiene che il giurista e – più in generale ogni essere senziente – non debba passivamente recepire ciò che viene statuito da altri esseri umani, dunque fallibili, ma che debba interrogarsi da un lato sulla correttezza formale dei provvedimenti (da intendersi come rispondenza degli stessi alle fonti dell’ordinamento) e dall’altra sulla correttezza sostanziale delle decisioni (in una eventuale ottica de iure condendo, al fine di rilevare le possibili frizioni fra diritto positivo e principi immanenti nell’ordinamento, suscettibili di differenti declinazioni con il mutare della società).

In altri termini, pur se esauriti i rimedi giurisdizionali, resta un postremo mezzo straordinario d’impugnazione, che trova il proprio fondamento persino nella Costituzione stessa: il diritto di critica giudiziaria.

Proprio tale – naturale – bisogno di analisi critica dei provvedimenti giurisdizionali, spesso anche ad opera di soggetti estranei all’ambito giudiziario, ha determinato il proliferare di procedimenti deferiti ai Supremi giudici che hanno dovuto definire le direttrici di ciò che è qualificabile come lecita e libera manifestazione del pensiero e ciò che, invece, non lo è.

Passando in rassegna alcuni dei più esemplificativi principi di diritto espressi in tale materia, può essere utile rammentare come la Suprema Corte abbia statuito che è chiaro che la critica «presuppone, per sua stessa natura, la manifestazione di espressioni oggettivamente offensive della reputazione altrui […] e in quanto espressione di valutazioni puramente soggettive dell’agente, [n.d.r. la critica] può anche essere pretestuosa ed ingiustificata, oltre che caratterizzata da forte asprezza»12.

Detto principio di diritto dà la misura dell’ampiezza del diritto di critica: essa può essere anche pretestuosa ed aspra, in quanto figlia della libera manifestazione del pensiero, purché non si addivenga ad una mistificazione della realtà e purché non venga gratuitamente offesa la persona oggetto delle affermazioni.

Ne consegue che le espressioni possono anche non perfettamente collimare rispetto al nucleo di veridicità richiesto per l’operatività dell’esimente, in quanto necessariamente “rilette” in un’ottica soggettiva.

Permane, tuttavia, come anticipato, il limite della continenza che, nel diritto di critica, è superato solo allorquando vi siano espressioni gravemente infamanti e inutilmente umilianti che trasmodano in una mera aggressione verbale del soggetto criticato, ovverosia quando diventino argumenta ad hominem13.

È, dunque, pacifico che il provvedimento giudiziario possa essere certamente oggetto di critica, anche aspra, non essendo tuttavia lecito trasmodare in critiche virulente che comportino il dileggio dell’autore del provvedimento stesso14.

Ma la più importante statuizione della Suprema Corte sul punto, ad avviso di chi scrive è un’altra.

Ed invero, una recente pronuncia della Suprema Corte ha dato atto apertis verbis della imprescindibile funzione ordinamentale del diritto di critica giudiziaria: il riequilibrio dei poteri dello Stato, sub specie di controllo da parte del Popolo – nel cui nome è esercitata la giustizia – dei soggetti investiti della funzione giurisdizionale.

Riprendendo un filone di precedenti conformi15, la Cassazione ha, infatti, ribadito che «il diritto di critica dei provvedimenti giudiziari e dei comportamenti dei magistrati deve essere riconosciuto nel modo più ampio possibile, non solo perché la cronaca e la critica possono essere tanto più larghe e penetranti, quanto più alta è la posizione dell’homo publicus oggetto di censura e più incisivi sono i provvedimenti che può adottare, ma anche perché la critica è l’unico reale ed efficace strumento di controllo democratico dell’esercizio di una rilevante attività istituzionale che viene esercitata in nome del popolo italiano da persone che, a garanzia della fondamentale libertà della decisione, godono giustamente di ampia autonomia ed indipendenza»16.

Unico efficace strumento di controllo democratico17.

Dunque, anche nell’ottica dei giudici di legittimità, la privazione dell’esercizio di tale diritto e la conseguente condanna per il delitto di diffamazione, da un lato lede l’autore della critica, ma da altro lato incide inevitabilmente sull’intera tenuta dell’ordinamento, sottraendo al controllo democratico il potere dell’esercizio della Giurisdizione.

Va, infine, segnalato l’orientamento sul punto della Corte EDU che nel caso Narodni D.D. c. Croazia, 8 novembre 2018, ha riconosciuto la violazione dell’art. 10 della Convenzione rispetto al caso di una società condannata per diffamazione in sede civile per aver pubblicamente espresso opinioni critiche nei confronti di un magistrato.

In particolare, conformemente alla giurisprudenza di legittimità interna in materia penale, la Corte ha ritenuto che la manifestazione di giudizi di valore sui temi relativi all’amministrazione della giustizia, formulata in tono caustico, ma non offensivo, sia certamente legittima in un ordinamento democratico.
Dovrebbe, dunque, essere chiara e indiscussa l’ampiezza di tale diritto ma, come è dato intendersi infra nel paragrafo che segue, così non è.

III. La sentenza in commento

Nella pronuncia in commento, come anticipato, il fatto diffamatorio si sostanzierebbe in due affermazioni, neppure particolarmente colorite, “postate” dal giornalista imputato, il quale aveva affermato in un tweet che le indagini fallimentari del PM, pretesa persona offesa determinassero uno sperpero di pubblici danari e che, conseguentemente, il magistrato andasse “cacciato” dall’ordine giudiziario.

Il Giudice di prime cure, nella propria motivazione ha ritenuto che l’imputato avrebbe «utilizz[ato] la stampa giornalistica come fonte delle sue affermazioni, senza alcuna verifica circa la veridicità di quanto affermato, accusa[ndo] il dott. – omissis – identificandolo anche nella sua funzione di Sostituto Procuratore della Repubblica presso la Procura di – omissis –, di aver avviato una serie di indagini a suo dire del tutto inutili sprecando il denaro pubblico».

Il G.O.P. ritiene altresì che l’imputato, da un lato «abbia esercitato il diritto di cronaca» e dall’altro abbia travalicato il diritto di critica, dando luogo ad una indebita aggressione alla sfera morale del destinatario «insinuando con il linguaggio utilizzato18, una indegnità o inadeguatezza sia personale che professionale».

In primo luogo, si rileva come sia assai curioso l’epilogo non assolutorio del procedimento, ontologicamente inconciliabile con il riconoscimento dell’esercizio del diritto di cronaca.

In secondo luogo appare manifestamente erroneo il ritenuto superamento dei limiti del diritto di critica giudiziaria che, come si è supra evidenziato riportando i principi di diritto della Suprema Corte, è assai ampio in ragione della funzione ordinamentale assolta dalla magistratura requirente, oggetto di critica nel caso di specie.

In primo luogo il giudice ritiene che i fatti narrati non sarebbero rispondenti a verità in quanto vi sarebbero delle – invero minime – discrasie fra quanto prospettato e quanto sostenuto dal Pubblico Ministero, persona offesa

Il giudicante sembra del tutto obliterare che nell’esercizio del diritto di critica giudiziaria il requisito della veridicità dei fatti oggetto di critica sia piuttosto elastico, presupponendo la critica una valutazione meramente soggettiva che non può, per definizione, pretendersi rigorosamente obiettiva ed asettica.

Il giudizio critico è necessariamente influenzato dal filtro personale con il quale viene percepito il fatto oggetto di doglianza

Ed è proprio in relazione al dato fattuale dal quale promana la critica, che deve essere valutato il predetto limite, atteso che la “veridicità” è una qualificazione che può essere riferita esclusivamente a un fatto, non potendo, invero, essere attribuita al giudizio critico stesso, dal momento che esso si traduce nell’espressione di un pensiero necessariamente soggettivo. Diversamente opinando, si rischierebbe di sindacare la legittimità stessa del contenuto del pensiero, in palese contrasto con le garanzie costituzionali.

Ma d’altra parte il Giudice dimostra di non aver affatto inteso il portato delle statuizioni della Cassazione laddove ritiene che l’aver indentificato l’ “offeso” facendo riferimento alla sua funzione di Sostituto Procuratore sarebbe un elemento che dovrebbe far propendere per l’esclusione del diritto di critica giudiziaria, con conseguente passibilità di condanna per il delitto di diffamazione.

Si rende – incredibilmente – necessario ripeterlo nuovamente: la Suprema Corte ritiene che il consociato ben abbia la facoltà di contestare il quomodo dell’esercizio dell’attività giurisdizionale.

Conseguentemente, al più, il riferimento fatto dall’imputato nel post oggetto di contestazione alla funzione esercitata dal Magistrato esclude che possa trattarsi di un “argumentum ad hominem” e fuga ogni dubbio circa la sussistenza della scriminante.

Evidente è, infatti, la direzione teleologica della propalazione all’esercizio di quel controllo democratico diffuso che – come condivisibilmente afferma la Cassazione – è prerogativa di ogni consociato.

Né appropriato pare il riferimento del giudicante al travalicamento del limite della continenza espositiva.

Lungi dal trasmodare in un’invettiva gratuitamente offensiva della persona, l’aspro linguaggio utilizzato dal commentatore era evidentemente volto ad evidenziare un dato, frutto di una valutazione chiaramente personale e soggettiva: il giudizio negativo sulle indagini, ritenute prognosticamente inutili.

Tale giudizio prognostico, peraltro, si rivelava ex post corretto, atteso che nessuna sentenza di condanna veniva invero emessa all’esito delle stesse.

E l’invettiva aveva una finalità ben precisa: sollecitare gli organi di auto-governo della magistratura affinché prendessero – legittimi – provvedimenti (“Perché nessuno lo caccia?”).

Infine, il Giudice afferma che il fatto che le invettive fossero mosse nei confronti di un solo Sostituto Procuratore e non dell’Ufficio tutto, fosse la riprova della natura diffamatoria delle esternazioni.

Il tutto come se l’impersonalità dell’Ufficio del Pubblico Ministero determinasse l’impossibilità di muovere rimostranze con riferimento all’operato del singolo magistrato.

Il che, all’evidenza, è una macroscopica forzatura.

IV. Chiose finali

L’analisi della pronuncia in esame evidenzia l’esistenza di un rilevante gap tra parte della magistratura e il paese reale e, spiace dirlo, tra certa giurisprudenza di merito e i più basilari principi dello Stato di diritto.

Il giudicante del procedimento de quo pare, infatti, ignorare le peculiarità dell’informazione veicolata tramite Twitter, vanamente esplicate dall’imputato in dibattimento.

La sentenza non tiene, infatti, conto delle caratteristiche proprie del social in parola.

D’altra parte, sono proprio queste particolarità ad aver decretato il successo di twitter come strumento incisivo e immediato di comunicazione online.

È chiaro che la necessaria estrema sintesi (massimo 280 caratteri) dei post non scongiura affatto il rischio di ledere l’altrui sensibilità, per converso, accentuandolo.

L’informazione diffusa via twitter è, certamente, un’informazione da considerarsi meno affidabile e meno autorevole di quella che si forma sui quotidiani, il che dovrebbe comportare – all’evidenza – un maggior margine di tolleranza rispetto a eventuali imprecisioni del – brevissimo – narrato.

Peraltro, la stessa Corte EDU è, per la verità, sempre più incline a ritenere che i diritti all’informazione, alla satira e alla critica sanciti dall’art. 10 della Convenzione siano prevalenti rispetto al diritto all’onore, specie laddove l’offeso sia un personaggio di rilievo pubblico19.

Ne consegue che comportamenti che in passato avremmo, con ogni probabilità, qualificato come lesivi dell’altrui onore e dunque diffamatori, hanno oggi perduto la loro carica di illiceità, rientrando, per converso, nello spettro della legittima manifestazione del pensiero.

Ancora maggior valore e ampiezza vengono poi attribuiti a tale diritto laddove lo stesso sia esercitato da un giornalista, il quale riveste l’ardua funzione di «cane da guardia della democrazia»20.

Quest’ultimo può offrire il proprio contributo al dibattito democratico avvalendosi anche del mezzo di twitter, le cui peculiarità non vanno comunque dimenticate, onde evitare eccessivi fiscalismi circa la rispondenza del sintetico narrato rispetto alla realtà fenomenica.

In conclusione, non pare potersi dubitare del fatto che anche l’esternazione delle proprie opinioni su temi politici, sociali e di giustizia, finalizzata alla creazione di un dibattito nel contesto di un social network sia meritevole di assurgere al rango di strumento di controllo democratico dell’esercizio del potere, rappresentando anch’essa una vera e propria pietra angolare di ogni ordinamento che voglia definirsi – a buon diritto – democratico21.

Appare, dunque, chiara la siderale distanza di una pronuncia come quella in esame dalla realtà dei social e dai più recenti principi di diritto afferenti alla libertà di informazione e di critica.

Pare esser stata, infatti, obliterata tout court la giurisprudenza nazionale e sovranazionale proprio in tema di utilizzo dei social.

In un ordinamento democratico la libertà di espressione e il diritto di critica anche – e soprattutto – sul tema della giustizia «contribuiscono alla crescita della sensibilità collettiva su questioni rilevanti ed aiutano chi esercita un pubblico potere a correggersi» . La responsabilità della magistratura, d’altra parte, sta certamente anche nella capacità di informare correttamente il pubblico facendosi carico di esplicare in che modo il potere attribuito dallo Stato ai suoi servitori viene quotidianamente esercitato.

Concludendo, non può che auspicarsi che, specie in un periodo così travagliato per il prestigio dei giudici, sia garantito, proprio dalla Magistratura stessa, il più ampio diritto di critica e di manifestazione delle proprie doglianze da parte dei consociati i quali rappresentano proprio quel Popolo in nome del quale la Giustizia viene amministrata.

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[ 1 ] G. GIOSTRA, La giustizia penale nello specchio deformante della cronaca giudiziaria, in MediaLaws – Rivista dir. media, 3, 2018.
2] Per un approfondimento sul tema si vedano anche R. ORLANDI, La giustizia penale nel gioco di specchi dell’informazione, in Dir. pen. cont., 2017, 57; G. GIOSTRA, Riflessi della rappresentazione mediatica sulla giustizia “reale” e sulla giustizia “percepita”, in Leg. pen., 2018; T. PADOVANI, Informazione e giustizia penale: dolenti note, in Dir. pen. e proc., 2008, 690.
[3] Sul punto cfr. S. TURCHETTI, Cronaca giudiziaria e responsabilità penale del giornalista, Roma, 2014.
[4] L. FERRARELLA, Il “giro della morte”: il giornalismo giudiziario tra prassi e note, in Dir. pen. cont., 2017, 9.
[5] Sul ruolo “istituzionale” dell’informazione giudiziaria si veda F. PALAZZO, Note sintetiche sul rapporto tra giustizia penale e informazione giudiziaria, in Dir. pen. cont., 2017, 140.
[6] E. SCAROINA, Giustizia penale e comunicazione nell’era di Twitter tra controllo democratico e tutela dell’onore, in Archivio Penale, 2010, 3.
[7] F. VIGANÒ, Art. 59 c.p., in E. DOLCINI, G. L. GATTA (a cura di), Codice penale commentato, Milano, 2015, 1191.
[8] C. Cost., 12 luglio 2021, n. 150.
[9] In materia di diffamazione a mezzo stampa, ricorre l’esimente del diritto di critica giudiziaria allorché sussista il requisito della verità del fatto riferito e criticato, l’interesse pubblico alla notizia e la continenza espressiva. Cfr. Cass., Sez. V, 12 settembre 2007, n.34432 – Rv.237711.
[10] “In tema di diffamazione, il limite della continenza nel diritto di critica è superato in presenza di espressioni che, in quanto gravemente infamanti e inutilmente umilianti, trasmodino in una mera aggressione verbale del soggetto criticato. Pertanto, il contesto nel quale la condotta si colloca può essere valutato ai limitati fini del giudizio di stretta riferibilità delle espressioni potenzialmente diffamatorie al comportamento del soggetto passivo oggetto di critica” (Cass., Sez. V, 13 aprile 2011, n. 15060 – Rv. 250174).
[11] cfr. Cass., Sez. II, 20 febbraio 2019, n. 7798.
[12] Cass., Sez. V, 27 gennaio 2011, n. 3047 – Rv. 249708.
[13] Cass., Sez. V, 4 maggio 2010, n. 29730 – Rv. 247966; conf. Cass., Sez. V, 18 giugno 2009, n. 43403 – Rv. 245098. La Cassazione ha altresì precisato che “il contesto nel quale la condotta si colloca non può in alcun modo scriminare l’uso di espressioni che si risolvono nella denigrazione della persona in quanto tale”, cfr. Cass., Sez. V, 23 febbraio 2011, n. 15060 – Rv. 250174.
[14] Cass., Sez. VI, 26 agosto 2010, n. 32325 – Rv.248080; Cass., Sez. V, 5 febbraio 2015, n. 5638 – Rv. 263467.
[15] Fra i quali cfr. Cass., sez. V, 26 febbraio 2016, n.26745.
[16] Cass., Sez. V, 11 dicembre 2019, n. 50189 – Rv. 277958.
[17] R. BARTOLI, Tutela penale del segreto processuale e informazione: per un controllo democratico sul potere giudiziario, in Dir. pen. proc., 2017, 73.
[18] “butta i nostri soldi” … “perché nessuno lo caccia?”.
[19] In specie, la Corte Europea tende a considerare illegittimi ai sensi dell’art. 10 della Convenzione gli interventi che in concreto comportino il rischio di dissuadere la stampa dallo svolgere il suo ruolo di “cane da guardia” della democrazia. Sul punto si veda anche R. CHENAL, Il rapporto tra processo penale e media nella Giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, in Dir. pen. cont., 2017.
[20] Cfr. C.E.D.U., Goodwin c. Regno Unito, 27 marzo 1996.
[21] In senso conforme, cfr. E. SCAROINA, Giustizia penale, op. cit..
[22] Cass., Sez. V, 17 gennaio 2004, n.29232.

Sentenza Tribunale Roma, Sez. VII, 29 novembre 2021 n. 9621

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