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Perquisizioni illegittime: la Corte dichiara l’incostituzionalità dell’art. 103 D.p.r. 309/90, ma respinge ancora la tesi dell’inutilizzabilità derivata

C. cost., 26 novembre 2020, n. 252, Morelli, Presidente, Modugno, Redattore

Diamo notizia della pubblicazione della sentenza con la quale la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 3, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nella parte in cui non prevede che anche le perquisizioni personali e domiciliari autorizzate per telefono debbano essere convalidate.

Con la stessa decisione la Corte costituzionale ha invece dichiaratola manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 191 del codice di procedura penale, sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 13, 14, 24, 97, secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione (quest’ultimo in relazione all’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848).

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