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Mandato d’arresto europeo e Procuratore europeo: pubblicati in Gazzetta i decreti legislativi
Diamo notizia della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 30 del febbraio 2021 dei decreti legislativi n. 9 e 10.
Il primo contiene le disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio, del 12 ottobre 2017, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata sull’istituzione della Procura europea «EPPO» ed è entrato in vigore lo scorso 6 febbraio 2021.
Il secondo contiene le disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d’arresto europeo e alle procedure di consegna tra stati membri, in attuazione delle delega di cui all’articolo 6 della legge 4 ottobre 2019, n. 117 ed entrerà in vigore il prossimo 20 febbraio 2021. Le nuove disposizioni, tuttavia, non troveranno applicazione, ai sensi dell’art. 28, nei procedimenti relativi alle richieste di esecuzione di mandati di arresto europeo in corso alla data di entrata in vigore della novella. Questi ultimi, infatti, proseguiranno con l’applicazione delle norme anteriormente vigenti quando a tale data la corte d’appello abbia già ricevuto il mandato d’arresto europeo o la persona richiesta in consegna sia stata già arrestata.
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La Consulta si pronuncia sulla incompatibilità del G.i.p. a pronunciarsi sulla nuova richiesta di decreto penale di condanna: inammissibili le q.l.c.
Sospensione della pena e non menzione della condanna nel casellario: illegittimità costituzionale parziale.
Foglio di via del Questore: per la Consulta non è necessaria la convalida del giudice.
La Consulta sull’obbligo di testimoniare del prossimo congiunto dell’imputato che sia persona offesa dal reato.
La Consulta si pronuncia sulla incompatibilità del G.i.p. a pronunciarsi sulla nuova richiesta di decreto penale di condanna: inammissibili le q.l.c.
Sospensione della pena e non menzione della condanna nel casellario: illegittimità costituzionale parziale.
Foglio di via del Questore: per la Consulta non è necessaria la convalida del giudice.