Nel caso di guida senza patente e successiva estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, la sanzione amministrativa della confisca del veicolo spetta, ex art. 224, co. 3 D.Lgs. n. 285/1992 (C.d.S.), al Prefetto.
In caso di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova, ai sensi dell’art. 168 ter c.p., il giudice che procede “non può applicare alcuna sanzione amministrativa accessoria; applicazione che resta di competenza del Prefetto ai sensi dell’art. 224 C.d.S., comma 3, (cfr. anche Sez. 4, Sentenza n. 29639 del 23/06/2016 Ud. – dep. 13/07/2016 – Rv. 267880)”.
È quanto statuito dalla IV Sezione della Corte di Cassazione, chiamata a decidere sul ricorso proposto da un cittadino, imputato per aver violato il reato di cui all’art. 116, co. 15, D.Lgs. n. 285/1992, avverso la decisone del Tribunale di Milano.
Il Giudice di prime cure, pur dichiarando di non doversi procedere per esito positivo della messa alla prova ha disposto, interpretando in maniera errata l’art. 168 ter, co. 2, c.p., la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo.
Nell’annullare senza rinvio la sentenza impugnata, il Supremo Consesso ha avuto modo di chiarire la disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie.
L’art. 168 ter, co. 2, c. p. prevede, infatti, che l’estinzione del reato per l’esito positivo della messa alla prova “non pregiudica l’applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge”.
Nel caso di specie, però, il Collegio ha evidenziato che la competenza all’irrogazione della sanzione amministrativa all’esito del periodo di messa alla prova e dell’estinzione del reato, vada individuata, ai sensi dell’art. 224 C.d.S., co. 3, in capo al Prefetto.
La norma appena citata prevede, infatti, che: “la declaratoria di estinzione del reato per morte dell’imputato importa l’estinzione della sanzione amministrativa accessoria. Nel caso di estinzione del reato per altra causa, il prefetto procede all’accertamento della sussistenza o meno delle condizioni di legge per l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria e procede ai sensi degli artt. 218 e 219 nelle parti compatibili. L’estinzione della pena successiva alla sentenza irrevocabile di condanna non ha effetto sulla applicazione della sanzione amministrativa accessoria“.
L’orientamento della giurisprudenza di legittimità è ormai unanime nell’affermare che la messa alla prova ha in comune con l’istituto del lavoro di pubblica utilità, previsto ex artt. 186, co 9 bis, e 187, co. 8 bis C.d.S., il fatto che entrambi integrano una causa di estinzione del reato e che entrambi si riferiscono alla medesima sanzione accessoria della sospensione della patente di guida.
Tuttavia, i due istituti si distinguono tra loro in quanto, mentre la messa alla prova prescinde dall’accertamento di una penale responsabilità ed ha come finalità quella di pervenire ad una composizione preventiva e pregiudiziale del conflitto penale, l’istituto del lavoro di pubblica utilità, presuppone l’affermazione di penale responsabilità dell’imputato (tramite la celebrazione del giudizio in forma dibattimentale, oppure con lo svolgimento del rito abbreviato, o, comunque, la sua definizione con l’adozione dell’applicazione di pena ex art. 444 c.p.p., o anche con decreto penale di condanna non opposto) e la condanna dello stesso ad una pena, che viene poi convertita nella forma alternativa di espiazione, costituita per l’appunto dal lavoro di pubblica utilità.
Inoltre, nel caso di positivo esito del lavoro di pubblica utilità, oltre all’effetto estintivo del reato si verifica anche un effetto favorevole sull’entità della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.
La sostanziale differenza dei suddetti due istituti induce a ritenere che non possa trovare applicazione nel caso in esame la procedura prevista dall’art. 186, co 9 bis, e 187, co. 8 bis C.d.S., che lascia al giudice, in deroga alla previsione generale di cui al citato art. 224, co. 3, C.d.S, la competenza, previa fissazione di apposita udienza, a statuire la sanzione amministrativa della sospensione della patente.
Dunque, in difetto di assimilabilità dell’istituto della messa alla prova all’istituto del lavoro di pubblica utilità, si torna alla previsione di carattere generale di cui all’art. 224 C.d.S., co. 3 bis, che individua la competenza in capo al Prefetto. (cfr. per tutte, Cass. Pen. Sez. IV, 13.07.2016, n. 29639).
Il procedimento relativo alla violazione amministrativa riprenderà solo allorquando, in sede penale si sia esclusa “l’esistenza di un reato“, previa trasmissione degli atti da parte del cancelliere alla Prefettura territorialmente competente ed in seguito a passaggio in giudicato della sentenza di estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova.
Una conclusione siffatta è coerente anche con la previsione di cui all’art. 186, co. 2 C.d.S., in base alla quale la sanzione amministrativa accessoria (evidentemente quella che applica il giudice, vista la previsione per l’estinzione del reato di cui al successivo art. 224) segua “l’accertamento del reato“.
Peraltro, il secondo comma dell’art. 221 C.d.S. prevede espressamente l’ipotesi di definizione del processo penale “per estinzione del reato o per difetto di una condizione di procedibilità, nel qual caso la competenza del giudice penale in ordine all’applicazione della sanzione amministrativa viene espressamente a cessare perché lo prevede la stessa disposizione di legge”. (Cass. Pen. Sez. IV, 05.10.2015, n.40069).