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Messa alla prova: per la Consulta è possibile una “seconda volta” in caso di continuazione del reato

La sospensione del processo con la messa alla prova può essere concessa una seconda volta quando i reati siano contestati in diversi procedimenti ma siano stati commessi con un’unica azione od omissione o in esecuzione di un unico disegno criminoso. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 174 (redattore Francesco Viganò) depositata oggi, con cui ha dichiarato parzialmente illegittimo l’articolo 168-bis, quarto comma, del Codice penale.

Più nel dettaglio, la Corte ha evidenziato come la preclusione posta dall’art. 168-bis, comma 4, c.p., non osta a che uno stesso imputato possa essere ammesso al beneficio della sospensione del procedimento con messa alla prova qualora gli vengano contestati più reati nell’ambito del medesimo procedimento, sempre che i limiti edittali di ciascuno di essi siano compatibili con la concessione del beneficio. Di conseguenza, tale principio che può essere esteso anche al caso specifico in cui più reati siano avvinti dalla continuazione, poichè commessi in esecuzione di un medesimo disegno criminoso.

Dunque, è apparso irragionevole escludere la possibilità del probation a soggetti imputati per più reati avvinti dalla continuazione, ma contestati in distinti procedimenti, poichè la preclusione si pone in contrasto con l’obiettivo del legislatore di sanzionare in modo sostanzialmente unitario tutti i reati legati dalla continuazione, ovvero commessi con un’unica azione od omissione, e di farlo anche attraverso il percorso, accentuatamente riparativo e risocializzativo proprio della messa alla prova.

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